Possono sorgere nel corso dell’esame parlamentare di progetti di legge di concessione dell’amnistia dell’indulto e sembrano essere essenzialmente due.

  • Il primo riguarda l’applicabilità al caso di specie dell’istituto della cosiddetta riserva di legge di assemblea, disciplinato dall’articolo 72 comma 4.
  • Il secondo problema nasce dal fatto che, per la prima volta nella discussione di un progetto di legge, sia ordinaria sia costituzionale, viene stabilito che ciascuno dei singoli articoli del quale esso si compone debba essere approvato non a maggioranza semplice, ma bensì a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. A fronte di ciò, quali maggioranze debbano raggiungersi per l’approvazione degli emendamenti di un articolo?

 Per quanto riguarda gli emendamenti modificativi dell’articolo la prassi è che si svolgano prima le votazioni dei singoli emendamenti e successivamente la votazione dell’articolo nel suo complesso nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati.

Essendo le votazioni distinte, rispettivamente per i singoli emendamenti e per l’articolo nel suo complesso, non vi era necessità di maggioranze particolari per l’approvazione degli emendamenti: e questi dovranno essere approvati a maggioranza semplice, mentre l’articolo nel suo complesso dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

 Per quanto riguarda gli emendamenti sostitutivi di un articolo non vi sono, 2 votazioni come avveniva nel caso precedente, perché l’approvazione dell’emendamento equivale all’approvazione dell’articolo, e si dovranno necessariamente applicare i principi fissati dall’articolo 79 per la votazione degli articoli; cioè un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo dovrà essere approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Questo vale anche per i nuovi articoli e per gli emendamenti che propongono la soppressione di uno o più articoli dello stesso.

 Quando viene presentato un solo emendamento soppressivo di un articolo, i regolamenti parlamentari prescrivono di porre in votazione non l’emendamento soppressivo bensì il mantenimento dell’articolo, con la conseguenza che l’approvazione della proposta posta in votazione determina da un lato il respingimento dell’emendamento e dall’altro l’approvazione dell’articolo, che deve essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Qualora invece siano stati presentati più emendamenti, ad uno stesso articolo, la regola sopra enunciata non vale, la votazione deve cominciare dagli emendamenti che più si allontano dal testo originario in particolare l’articolo 87, e il regolamento della Camera stabilisce che si voti prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, tra quelli modificativi e fine degli aggiuntivi.

 In questo secondo caso, pertanto dopo la votazione a maggioranza semplice di tutti gli emendamenti presentati, compreso quel soppressivo, si dovrà votare nei due terzi dei componenti l’articolo nel suo complesso, nel testo originario o nel testo risultante dagli eventuali emendamenti approvati

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