I due poteri principali sono espressi in due articoli chiave:
- art. 88: il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco), salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Tale norma, sottolineando come nel periodo della prorogatio i poteri del Presidente della Repubblica siano limitati a quelli dell’ordinaria amministrazione, fu introdotta allo scopo di evitare che il Presidente uscente, essendo rieleggibile, fosse tentato, di fronte ad un Parlamento presumibilmente ostile, di sciogliere le Camere sperando di veder nascere un Parlamento a lui più favorevole.
- art. 92 co. 2: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta vincolante di questo, i ministri.
Tale norma, che impone implicitamente al Presidente della Repubblica di formare un Governo che possa avere la fiducia delle Camere, determina che il capo dello Stato, almeno in parte, possa influenzare le forze politiche dando loro indirizzi, sebbene non vincolanti.
Il presidente della Repubblica può nominare anche governi minoritari, ovvero i governi elettorali che, non ottenendo la fiducia verranno successivamente sostituiti.
 Gli altri poteri del capo dello Stato, come detto, incidono sul funzionamento di molti organi costituzionali e, in parte, sono superiori a quelli dei sistemi parlamentari classici.La Costituzione, tuttavia, non li regola, facendo al contrario un semplice elenco e lasciando così alla prassi un ruolo determinante (art. 87). Tali poteri possono essere suddivisi in base agli organi che ne sono destinatari:
Parlamento:
- potere di esternazione informale, che sottolinea la politicizzazione del suo ruolo, sebbene non a livello partitico, preferito a quello di messaggio formale che esponeva il Presidente della Repubblica a maggiori critiche da parte delle forze politiche (co. 2)
- potere di fissare la prima riunione delle Camere (co. 3).
- potere di promulgare le leggi (co. 5), collegato al potere di messaggio di rinvio (art. 74), poco utilizzato in quanto debole, solo sospensivo e comune a quello esercitato dalla Corte costituzionale.
Governo:
- potere di autorizzare la presentazione dei progetti di legge del governo, essendone di conseguenza sempre informato (co. 4).
- potere di emanare gli atti normativi del governo (co. 5).
- potere di nominare i funzionari dello Stato (co. 7)
- potere di ratificare i Trattati internazionali (co. 8).
- potere di comandare le forze armate e di presiedere il Consiglio supremo della difesa (CSD), assicurando il completo rispetto della Costituzione (co. 9).
Magistratura:
- potere di presiedere il Consiglio superiore della magistratura (co. 10).
- potere di concedere la grazia o di commutare la pena, in seguito a un giudizio morale espresso nei confronti di una persona unica (co. 11).
Corte Costituzionale:
- potere di nominare i cinque giudici costituzionali.
Corpo elettorale e Regioni:
- potere di indire le elezioni o un referendum popolare (co. 6).
- potere di sciogliere i Consigli regionali.
- potere di conferire le on onorificenze della Repubblica (co. 12).