Il Parlamento italiano è composto da due Camere (art. 55):
- Camera dei deputati.
- Senato della Repubblica.
Il periodo di vita di ciascuna Camera, la legislatura , comincia all’entrata in funzione della Camera fino alla scadenza del termine originario (5 anni), anticipato (art. 88 co. 1) o prorogato per causa di guerra o per l’intervento di un’apposita legge (art. 60 co. 2). Il periodo di lavoro continuato si chiama invece sessione (convocazione).
Istituto diverso dalla proroga è quello della prorogatio (art. 61 co. 2) che, per evitare che il paese rimanga anche per un solo giorno senza Parlamento, comporta che il suo scioglimento non operi immediatamente, ma abbia un’efficacia differita a quando entrano in funzione le nuove Camere.
La prima riunione delle Camere si ha entro venti giorni dalle elezioni (art. 61), mentre le altre si suddividono in:
- convocazioni ordinarie (di diritto), fissate al primo giorno non festivo di febbraio e al primo giorno non festivo di ottobre (art. 62 co. 1).
- convocazioni straordinarie, che si tengono per iniziativa del Presidente della Repubblica, del presidente della Camera, del presidente del Senato o di un terzo dei membri del Parlamento (art. 62 co. 2).
 Lo status di Parlamentare importa una serie di:
- limitazioni, poste principalmente dall’art. 98 co. 1. e dalla stessa legge che prevede la pubblicità delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche elettive e la trasparenza delle spese sostenute in campagna elettorale.
- guarentigie (garanzie) irrinunciabili, che hanno lo scopo di garantire la completa indipendenza dei singoli, e dei vari collegi di appartenenza, dagli altri poteri dello Stato:
- l’insindacabilità delle opinioni e dei voti (v. pag. 36) che compre, comunque, solo le espressioni di opinione direttamente riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68 co. 1), tranne le ipotesi di attentato o vilipendio alle Camere.
La Cortecostituzionale ha affermato la propria competenza a verificare il nesso funzionale in base al quale un’opinione può dirsi collegata all’esercizio delle funzioni parlamentari che, come viene chiarito, non è detto siano localizzate solo all’interno dei locali del Parlamento.
- il divieto del mandato imperativo, da cui segue che i Parlamentari non devono rispondere ai propri elettori e che sono liberi dai partiti o dai movimenti politici che li hanno candidati ( transfughismo ) (art. 67).
- l’immunità per i reati non collegati direttamente all’esercizio delle loro funzioni che protegge i Parlamentari da arresti, perquisizioni, intercettazioni e sequestro della corrispondenza, per le quali cose deve essere data previa autorizzazione dalla Camera di appartenenza (art. 68 co. 2 – 3).
Tuttavia, in seguito alla legge cost. n. 3 del 1993 che ha abrogato l’istituto dell’immunità dai processi penali, tali immunità decadono di fronte alla sentenza di condanna.
- l’autonomia finanziaria, per la quale il Parlamento determina da se stesso il proprio fabbisogno, che le deve essere somministrato senza alcun tipo di controllo.
           I Parlamentari godono anche di un’altra serie di diritti che però non rientrano fra le guarentigie, primo fra tutti quello all’indennità stabilita dalla legge (art. 69), a una diaria a titolo di rimborso spese e all’assegno vitalizio (pensione).
 Per assumere e conservare lo status di Parlamentare occorre che non sussistano le ipotesi definite tassativamente dalla legge di:
- ineleggibilitĂ :
- se mancano i requisiti per l’elettorato passivo.
- se le condizioni personali o le funzioni svolte (cariche) consentirebbero al candidato un’indebita influenza sull’elettorato.
- incompatibilitĂ :
- se l’eletto esercita contemporaneamente funzioni tra loro inconciliabili.
Il controllo relativo alla validità dell’elezione, detto verifica dei poteri , è affidato alle stesse Camere secondo un procedimento, peraltro criticabile, che prevede chela Giuntadelle elezioni di ciascuna Camera esamini e contesti, rimettendosi però alla definitiva decisione dell’Assemblea.
La perdita della carica, e dunque dello status di Parlamentare, avviene:
- per volontĂ del singolo, ovvero le dimissioni, che possono avvenire per motivi di vario genere.
- per volontà del collegio, se viene accertata la perdita di un requisito dell’elettorato passivo o una causa di incompatibilità non seguita da opzione a favore del Parlamento.