Con riferimento al comportamento che gli organi di giustizia costituzionale tengono nei confronti del potere legislativo, si denota una tendenza espansiva, caratterizzata dalle sentenze interpretative, dalle sentenze modello o comandamento e dal sindacato sull’eccesso di potere legislativo. Occorre comunque distinguere tra:
- i sistemi in cui tale tendenza espansiva si realizza mediante strumenti tipizzati e codificati, come ad esempio:
- l’Austria, dove il costituente, prevedendo la forte incidenza della Corte sul piano legislativo, ha deciso di dotarla di un’ampia gamma di strumenti mediante i quali essa possa dosare gli effetti delle proprie pronunce (es. sospensione degli effetti dell’annullamento della norma, retroattività degli effetti della sentenza, possibilità di disporre contrariamente alla reviviscenza della norma previgente a quella dichiarata incostituzionale);
- la Germania, dove la Corte può utilizzare vari strumenti per modulare gli effetti delle proprie sentenze (es. pronunce di mera incostituzionalità , con fissazione di un termine di validità della stessa, scaduto il quale opera l’annullamento, adozione di sentenze interpretative con valore vincolante erga omnes);
- il Portogallo, che prevede una disciplina espressa sul controllo delle omissioni del legislatore. Ai sensi dell’art. 283 Cost. <<su richiesta di soggetti qualificati il Tribunale costituzionale si pronuncia sulle violazioni dei principi costituzionali causate da comportamenti omissivi degli organi legislativi>>;
- i sistemi in cui tale tendenza espansiva si realizza mediante strumenti diversi, ideati dagli stessi organi di giustizia costituzionale. In Italia, ad esempio, è la prassi della Corte che ha permesso di creare tali strumenti. A prescindere dai casi codificati di cui sopra, comunque, anche la Germania gode di ampia libertà di manovra circa la determinazione in via pretoria dei modi con cui muoversi sul terreno della legislazione (es. sentenze dichiarative di norma <<ancora conforme>> a Costituzione, con messa in mora del Parlamento in relazione alla modifica della stessa alla luce dei criteri indicati dalla Corte, valore vincolante della motivazione delle sentenze oltre che del dispositivo in tema di interpretazione della Costituzione, predisposizione di una normativa transitoria contestuale alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma).
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Con riferimento ai rapporti con il potere esecutivo, occorre premettere che l’espansione delle prerogative dei giudici costituzionali nei confronti del potere legislativo non può non toccare anche l’esecutivo. Esiste un filone giurisprudenziale per valutare l’incisione delle Corti costituzionali sul potere esecutivo, ossia quello inerente al controllo sugli atti aventi forza di legge e al riparto di competenze tra Parlamento e Governo. Da esso si denota una tendenza delle Corti a mantenere una posizione di equidistanza tra i due organi, fungendo da strumento di tutela delle prerogative di entrambi. Tra tutti occorre citare il caso francese, in cui il Consiglio costituzionale era immaginato dal costituente del 1958 come un organo di garanzia del Governo rispetto agli straripamenti del Parlamento e come un organo di tutela della minoranza parlamentare, potendo essere adito, a seguito della riforma del 1974, anche da 60 deputati o senatori.
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Con riferimento ai rapporti con il potere giudiziario, prevale il self-restraint e la ricerca di cooperazione. Vi sono comunque stati alcuni scontri, inerenti, ad esempio, al rapporto tra Corte costituzionale e Cassazione sulle sentenze additive, o all’esercizio da parte della Corte del giudizio sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione rimessa dal giudice a quo. Nel sistema spagnolo sono previste forme di subordinazione degli organi di giustizia comune all’organo di giustizia costituzionale. In esso il ricorso in amparo (recurso de amparo, ossia ricorso di rifugio) contro atti o omissioni degli organi giudicanti in violazione di diritti costituzionalmente garantiti consente al Tribunale costituzionale un controllo incisivo sull’esercizio del potere giudiziario.
Stato nei confronti degli organi di giustizia costituzionale (2).
A livello europeo il dato comune da sottolineare con riferimento alla reazione dei sistemi politici allo sviluppo della giustizia costituzionale è la sostanziale accettazione della presenza di un giudice costituzionale, soprattutto per Parlamento e Governo, le due istituzioni più esposte all’attività erosiva della Corte. Un sintomo ne è ad esempio il grado di disponibilità del legislatore a dare esecuzione alle sentenze della Corte. Stessa cosa per quel che riguarda l’atteggiamento del potere giudiziario, cosa confermata dal frequente ricorso che questo fa alle Corti in relazione a dubbi di costituzionalità .