Definizione

L’Unione Europea (UE) è una struttura istituzionale che è tradizione descrivere ricorrendo ad una metafora: un tempio greco che poggia su tre pilastri. Il pilastro centrale è quello della Comunità Europea (CE), che ricomprenderle tre comunità già esistenti (CEE,CECA,EURATOM); i due pilastri laterali sono costituiti dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e dalla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (CGAI). La differenza sostanziale tra il primo pilastro ed i due laterali è data dei diversi processi di decisione: nella CE, il buon livello di integrazione politica raggiunta dagli Stati membri consente decisioni che non necessitano del consenso di tutti; diversamente, per la PESC e la CGAI ogni deliberazione richiede l’unanimità delle posizioni degli Stati. Il trattato di Amsterdam ha introdotto, inoltre, il principio della cooperazione rafforzata, che consente agli Stati membri che lo vogliano di istaurare forme di collaborazioni specifiche, per la realizzazione degli scopi comunitari (Europa a geometria variabile o a due velocità).

L’UE “si fonda” sulle tre comunità già esistenti, si aggiunge a queste ed utilizza le loro istituzioni per l’esercizio delle sue funzioni e per il perseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato.

 

L’organizzazione

L’organizzazione comunitaria si articoli in diverse istituzioni:

il Consiglio europeo è l’organo di impulso dell’Unione Europea, chiamato a definire gli orientamenti politici generali. È composto dai capi di Stato o di Governo di ciascuno Stato membro e dal Presidente della commissione. È tenuto ad informare il Parlamento europeo dei risultati di ogni sua riunione e a presentare annualmente un’apposita relazione scritta;

il Consiglio è l’organo titolare del potere di adottare gli atti normativi e del compito di coordinare le politiche generali di tutti gli stati membri. È formato da un rappresentante di ogni Stato, in relazione alla materia trattata, ed è presieduto a turno da ciascuno dei suoi componenti per un periodo di sei mesi. Le deliberazioni del consiglio sono generalmente assunte a maggioranza semplice; in casi particolari il Trattato CE prevede una maggioranza qualificata. In casi specifici è richiesto il consenso unanime degli stati. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio è coadiuvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), organo composto dai rappresentanti permanenti degli stati membri incaricato di preparare i lavori del consiglio e, specialmente, di sottoporre al suo esame gli atti da deliberare, e di eseguire i compiti che lo stesso gli affida;

la Commissione dispone di poteri di iniziativa normativa per gli atti che il Consiglio adotta, di poteri di decisione amministrativa e di regolamentazione, di poteri di controllo verso gli Stati riguardo l’adempimento degli obblighi comunitari,e inoltre, può esercitare un controllo indiretto sugli Stati membri attraverso le segnalazioni dei soggetti privati: si crea, così, un “rapporto trilatero”, che coinvolge la Commissione, le amministrazioni nazionali ed i privati. Rilevante è il ruolo della Commissione riguardo alla gestione dei finanziamenti comunitari ed alla loro ripartizione ai singoli Stati.

La commissione è composta di venti membri (in numero diverso per i vari Stati, 2 per l’Italia), che dura in carica cinque anni, scelti in base alle loro competenze e designati di comune accordo dagli Stati membri e dal Presidente che definisce gli orientamenti politici.

Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti (attualmente 626) dei popoli degli stati membri, e letti in ciascuno Stato, per cinque anni, a suffragio universale diretto. Il PE è un organo rappresentativo è dotato di legittimazione democratica, ma non è titolare del potere di adottare atti normativi. È partecipe del processo di formazione degli atti normativi, attraverso le procedure di codecisione (secondo cui l’adozione degli atti normativi, proposti dalla Commissione, richiede il consenso del PE, che dispone del diritto di veto, superabile con la convocazione di un apposito Comitato di conciliazione, chiamato a trovare un accordo tra PE e Consiglio) e di cooperazione (che consente al PE di ottenere che il Consiglio effettui un secondo esame sull’atto proposto). Inoltre, il PE risponde alle petizioni dei cittadini comunitari e nomina un mediatore, chiamato ad indagare sui casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie. Il PE è titolare di poteri di controllo verso la commissione.

La Corte di giustizia è l’organo giurisdizionale comunitario, chiamato ad assicurare il rispetto del diritto e nell’interpretazione ed applicazione del Trattato. È composta da quindici giudici ed ha il compito di giudicare sulle violazioni del diritto comunitario, commesse dagli Stati membri o dalle Istituzioni, e sulla legittimità degli atti normativi comunitari, e di interpretare il diritto comunitario in via pregiudiziale.

La Corte dei conti è l’organo di controllo contabile della Comunità.

Il Comitato economico e sociale è un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE. Il Comitato delle Regioni e un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE.

Il Trattato di Lisbona (noto anche come Trattato di riforma), firmato il 13 dicembre 2007, ha apportato ampie modifiche al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, ribattezzato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Rispetto al precedente Trattato, quello di Amsterdam, esso abolisce i “pilastri”, provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, e rafforza il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso la “costituzionalizzazione” della Carta di Nizza.

È entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009 e fu redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata dal ‘no’ dei referendum francese e olandese del 2005.

Esso indica la direzione verso la quale stanno andando le proposte di modifica dei trattati, che è quella di un deciso superamento della costruzione sui cd. tre pilastri, arrivando ad una unificazione anche giuridica delle varie parti dell’Unione. Secondo questo trattato:

1) il Trattato sulla Comunità europea cambia nome e diventa Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (quindi l’ente Comunità europea scompare in quanto separato dall’Unione, e diventa più semplicemente la struttura di servizio per il funzionamento dell’Unione europea);

2) l’Unione europea diventa persona giuridica (mentre precedentemente non lo era e persona giuridica era la Comunità europea, che ovviamente scompare come persona giuridica);

3) vengono previsti gli atti legislativi, che continuano a chiamarsi regolamenti e direttive, ma vengono deliberati con nuove modalità, la prima di ordine generale che vede una codeliberazione tra Parlamento e Consiglio (quindi paritaria), la seconda in casi speciali indicati dai trattati che vede ora la deliberazione del Parlamento con la partecipazione del Consiglio, ed ora all’inverso la deliberazione del Consiglio con la partecipazione del Parlamento.

 

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