Siala Camerache il Senato sono organi ripartiti a loro volta in altri organi.

 Il Presidente, per la cui elezione occorre una maggioranza qualificata, ha vasti poteri:

  • interpreta il regolamento.
  • dirige l’andamento delle sedute.
  • applica le sanzioni disciplinari contro i Parlamentati meno gravi e propone all’Ufficio di presidenza quelle più gravi.
  • organizza i lavori parlamentari definendo:
    • il programma.
    • il calendario.
    • l’ordine del giorno (vincolante).

La Conferenzadi presidenti dei gruppi parlamentari stende il programma (ogni due mesi) e, sulla sua base, approva il calendario alla Camera (ogni due settimane), a maggioranza qualificata, dei rappresentanti che comprendano almeno i ¾ dei componenti dell’Assemblea, mentre al Senato all’unanimità. Se tali quorum non vengono raggiunti provvedono i presidenti delle due Assemblee: alla Camera programma e calendario si considerano definiti dopo la loro comunicazione all’Assemblea, mentre al Senato possono essere modificati su proposta dell’Assemblea.

Le nuove norme regolamentari hanno introdotto dei metodi di organizzazione dei lavori diretti a garantire il rispetto dei tempi nei quali giungere alla decisione finale.

I membri delle Camere devono obbligatoriamente far parte di un gruppo parlamentare, di norma un partito, che per costituirsi necessita di un numero minimo di 20 deputati e di 10 senatori. I parlamentari che non vogliono farne parte o che non raggiungono il numero adeguato confluiscono in un unico gruppo misto. Tali gruppo parlamentati, esprimendo la volontà delle forze politiche che in essi sono riflesse, non sono organi costituzionali.

I gruppi parlamentati sono la proiezione dell’istituto tipico dello Stato – comunità, i partiti, in seno all’istituto tipico dello Stato – apparato, il Parlamento, e dunque svolgono un ruolo decisivo nell’esercizio delle funzioni di quest’ultimo:

  • nella semplificano del dibattito politico.
  • nella formazione degli organi parlamentari (Commissioni e giunte).
  • nell’organizzazione dei lavori attraversola Conferenzadei presidenti, appunto, dei gruppi parlamentari.

Le Commissioni sono gli organi che consentono il concreto funzionamento delle due Camere, perché hanno la funzione di esaminare il progetto di legge che poi sarà approvato dalla Camera (art. 72), verificando:

  • la necessità dell’intervento legislativo.
  • la conformità dell’intervento legislativo alla disciplina costituzionale.
  • la definizione degli obiettivi dell’intervento.
  • la congruità dei mezzi individuati.
  • la congruità e la chiarezza delle definizioni e delle norme utilizzate.

Le commissioni possono essere:

  • permanenti, che durano l’intera legislatura (14 inentrambe le Camere), formate su base proporzionalistica rispetto ai gruppi parlamentari e competenti per materia. La loro attività non è limitata al solo procedimento legislativo, dato che i regolamenti attribuiscono alle commissioni permanenti anche funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione
  • temporanee, ovvero costituite ad hoc per l’assolvimento di una particolare funzione che, una volta conclusa, comporta la loro eliminazione.

Una particolare tipologia di Commissioni è costituita da quelle che, tendendo a superare i limiti del nostro modello di bicameralismo, sono appunto definite commissioni bicamerali, anch’esse divise in permanenti e temporanee.

Le giunte, pur essendo anch’esse organi collegiali composti in modo da rispecchiare proporzionalmente la consistenza dei gruppi parlamentari, hanno funzioni diverse da quelle delle commissioni permanenti.

Alla Camera sono previste:

  • Giunta per il regolamento, che dà pareri sull’applicazione del regolamento e ne propone eventuali modifiche.
  • Giunta delle elezioni, che effettua la verifica dei poteri (v pag. 48).
  • Giunte per le autorizzazioni a procedere, che istruisce le deliberazioni dell’Assemblea in ordine alle guarentigie.

Al Senato sono previste:

  • Giunta per il regolamento.
  • Giunta delle elezioni, unita alla Giunta delle immunità parlamentari.
  • Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il Comitato per la legislazione, formato da 10 deputati secondo una rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione, fornisce pareri in ordine alla qualità dei testi legislativi e al loro impatto sulla legislazione preesistente.

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