L’ordinamento giuridico
Oggetto specifico del diritto costituzionale e del suo insegnamento è la Costituzione dello Stato. Ragionare del diritto costituzionale italiano presuppone che sia chiaro il concetto di costituzione dal quale si intende procedere. Ora può ben dirsi che, entro la dottrina giuridica italiana formatasi nel secolo attuale, dell’ordinamento giuridico si intende a trattare come equipollente o come sinonimo del diritto nel senso oggettivo.
La pluralità degli ordinamenti giuridici
Nei primi decenni del secolo attuale, le tesi statualistiche erano ancora diffuse, tanto che nello Stato si tendeva volgarmente a ravvisare il “Dio diritto”; mentre, più correttamente, Kelsen postulava “l’identità fra Stato ed ordinamento giuridico”, rilevando come lo Stato stesso monopolizzasse “l’uso della forza”. Certo anche nella cerchia degli statalisti ci si rendeva ben conto dell’indiscutibile esistenza di sistemi normativi diversi dagli ordinamenti statali: quali, soprattutto, il diritto internazionale e il diritto canonico.
Nell’un caso, però, si tendeva a superare l’ostacolo, argomentando che le norme disciplinanti la comunità internazionale fossero emanazione degli Stati e costruendo pertanto il diritto internazionale come una sorta di diritto pubblico esterno; e d’altra parte si dubitava, come ancora si dubita, che in mancanza del necessario momento organizzativo sia dato di concepire il diritto internazionale generale alla stregua di un vero e proprio ordinamento.
Ma simili tesi sono ormai superate. Lo Stato è soltanto una “specie del genere diritto”. Rappresenta infatti un’evidente petizione di principio voler sostenere che i tre fattori indefettibili degli ordinamenti giuridici, la pluralità dei soggetti, la normazione e l’organizzazione, coincidano necessariamente con gli ordinamenti statali. Con tutto ciò gli ordinamenti giuridici nel senso più proprio del termine sono solo quelli originari, suscettibili di ritrovare in se stessi le ragioni della propria vigenza. Gli ordinamenti derivati non sono altro che parti dello Stato in quanto “istituzione” complessiva; non si devono confondere con gli ordinamenti giuridici in esame quegli ordinamenti interni che disciplinano particolari componenti della pubblica amministrazione.
La relatività dei valori giuridici, cioè la circostanza che una stessa condotta umana può essere diversamente valutata dai diversi ordinamenti che vengano ad interferire l’uno con l’altro.