L’elezione necessita
1) di convalida da parte della corte che accerta l’esistenza dei requisiti soggettivi dell’eletto
2) di presentazione del giuramento nelle mani del PdR alla presenza dei presidenti delle 2 camere
Il giudice così nominato resta in carica nove anni (decorrenti dal giuramento , termine + lungo della durata degli organi elettori per evitare eventuali vincoli di nomina), alla scadenza dei quali “cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni” art 135 à Non è ammessa la prorogatio in attesa della nomina e dell’entrata nelle funzioni del nuovo giudice.
Ciò potrebbe comportare qualche problema, visto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice viene rispettato ( ricordiamo i ritardi per inerzia parlamentare).
Il divieto di prorogatio non vale per i giudizi di accusa: tutti i giudici continuano a far parte del collegio penale fino all’esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza dell’incarico, per mantenere l’unità del processo penale e per garantire l’indipendenza della corte da manovre delle parti che potrebbero trarre vantaggi dall’espulsione di un giudice.
Tale eccezione presenta dei difetti:
1) il fatto che la disposizione che è contenuta in una legge ordinaria resista alla norma costituzionale cioè all’art135(divieto di prorogatio)
2) ai giudici prorogati per il giudizio penale subentrano comunque nuovi giudici per le funzioni ordinarie , così aumenta il numero complessivo dei giudici senza par condicio fra essi
La cessazione può essere
a) ordinaria à alla scadenza dei 9 anni
b) straordinaria:
1) dimissioni presentate alla corte e non all’organo di nomina
2) rimozione o sospensione a maggioranza dei 2/3 della corte per incapacità fisica o gravi mancanze
3) decadenza , astensione volontaria e ingiustificata protratta per oltre 6 mesi dall’esercizio delle funzioni.
Incompatibilità funzionali:
L’ufficio di giudice costituzionale ( ordinario e aggregato ) è incompatibile con la carica di parlamentare, di consigliere regionale; con l’esercizio della professione di avvocato, o con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge (art. 135 comma 5).
Non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi, non possono avere funzioni di amministratori in società che abbiano fine di lucro; se sono magistrati in servizio o professori non possono continuare l’esercizio delle loro funzioni; non possono fare attività politica da quando assumono la carica di giudice cost., se iscritti ad un partito mantengono l’iscrizione ma non possono partecipare attivamente ( es. sottoscrizione di richieste di referendum, petizioni, candidature.. etc) perché la partecipazione attiva costituirebbe un’esternazione del proprio punto di vista, ciò non lega con la caratteristica delle decisioni della corte che devono essere “collegiali” e al di sopra delle parti.
Le incompatibilità prefunzionali sono quelle relative solo ai 45 giudici aggregati che coincidono con i requisiti per l’eleggibilità a senatore e sono sanabili tramite rinuncia all’attività, mentre le funzionali tramite astensione.
Di frequente accade che gli ex giudici – emeriti – diventino ministri,parlamentari… etc ; sarebbe però auspicabile che prima di assumere qualsiasi altro incarico istituzionale ci fosse un periodo di astensione obbligatoria.
I giudici cost. hanno una serie di garanzie inerenti alla carica:
1) inamovibilità à non possono essere rimossi dal loro ufficio se non per decisione della corte stessa per sospensione,rimozione,decadenza….
2) immunità penale à finché durano in carica godono dell’immunità penale accordata dall’art. 68 comma 2 ai membri delle camere, con la differenza che l’autorizzazione a procedere veniva data dalla corte. Sappiamo però nel 93 l’immunità dei parlamentari fu ridimensionata .
[La riforma del93 haabolito l’autorizzazione per sottoporre il parlamentare a processo penale, che s’era prestato a notevoli abusi, (si pensi alla truffa; all’emissione di assegni a vuoto; ecc.). Resta ferma l’autorizzazione per la libertà personale, salvo che siano in flagranza di reato.]
La questione ancora irrisolta e da stabilire è se tali riduzioni valgano anche per i giudici costituzionali ( quindi se la loro immunità sia una fotocopia di quella parlamentare) o se mantengano l’immunità piena.
3) insindacabilità à non sono sindacabili per i giudizi ed i voti espressi nell’esercizio delle funzioni, anche se la prerogativa appare superflua in assenza della possibilità di esporre opinioni dissenzienti rispetto alle decisioni collegiali ( dissent )
4) i giudici ordinari hanno una retribuzione mensile non inferiore a quello del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata dalla legge
5) i poteri di polizia sono riservati alla corte, e la forza pubblica non può entrare nella sede se non per ordine del presidente
6) autodichia “giustizia domestica”, ossia potere di decidere le controversie in materia di pubblico impiego relative ai suoi dipendenti.
7) autonomia contabile