La determinazione concreta del periodo durante il quale deve procedersi alla promulgazione, pone il problema di individuare a partire da quando inizia tale periodo, ovvero dies a quo. A fronte di una chiara espressione dell’articolo 73, “entro un mese dall’approvazione”, si è sostenuto che in realtà debba intendersi come equivalente ad “approvazione comunicata”, altri invece ritengono che il dies a quo coincide con la data del messaggio di trasmissione del presidente della Camera che è intervenuto per ultima e chi invece lo fa coincidere con il momento in cui tale messaggio viene ricevuto dal presidente della Repubblica.

 Il termine di 30 giorni, per la promulgazione da parte del presidente della Repubblica, l’obbligo del ministro guardasigilli di pubblicare le leggi subito dopo la promulgazione, e il termine di 15 giorni dalla pubblicazione per l’entrata in vigore sono tutte norme accomunate dall’identica finalità: garantire tutelare la sollecita attuazione della volontà delle camere. Una volta accertato che il termine di cui si sta discutendo esplica funzioni di garanzia non soltanto nei confronti del presidente della Repubblica, ma anche nei confronti delle camere, si tratta ora di dire quale delle due funzioni sia prevalente. Una decisione che si basa sulla disposizione dell’articolo73 in base al quale, “se le camere ciascuna maggioranza assoluta dei propri componenti, dichiari l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da essa stabilita”. Soltanto le camere possono abbreviare senza limitazioni cronologici la promulgazione. Quindi rappresenta una garanzia soprattutto nei confronti delle camere.

 Tale esempio comporta le seguenti conclusioni:

Il dies a quo coincide sempre con il giorno dell’approvazione della legge, da parte della Camera che interviene per ultima. Il presidente della Repubblica può usufruire di 30 giorni soltanto nella misura in cui tale periodo non risulti di fatto abbreviato da un eventuale ritardo nella trasmissione del messaggio, che attesta l’intervenuta approvazione parlamentare.

 Il termine di promulgazione, a valore perentorio per il presidente della Repubblica quando la legge gli sia stata trasmessa entro tale termine, in tal caso indipendentemente dall’effettivo periodo di tempo che risulta a sua disposizione, presidente deve promulgare entro il termine di 30 giorni, computati dal giorno dell’approvazione.

Il termine ha invece valore ordinatorio per il presidente quando la legge gli sia stata invece trasmessa oltre 30 giorni dall’approvazione: in tal caso egli deve promulgare comunque e subito la legge.

Poiché è stabilita una procedura a carico di ciascuna Camera per abbreviare il termine di promulgazione, se ne deduce che deve considerarsi illegittima qualsiasi riduzione del termine che non sia quella speciale procedura

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