La categoria delle leggi costituzionali è disciplinata in generale dall’art. 138 della costituzione il quale prevede nei loro confronti una procedimento di formazione più complesso rispetto al procedimento legislativo ordinario regolato dagli articoli 70 e seguenti. Tuttavia nella sua formulazione sembra introdurre almeno apparentemente, una distinzione tra leggi costituzionali e le leggi di revisione della costituzione, che tale articolo accomuna sotto il profilo procedimentale senza fornire altri connotati differenziali. Ciò ha fatto presumere l’esistenza di una distinzione per quanto riguarda l’oggetto tra i vari tipi di legge, facendo discendere una possibile separazione di competenza tra leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, la cui violazione comporterebbe l’illegittimità della legge irrispettosa della propria sfera di competenza.
Le leggi di revisione della costituzione sono soltanto quelle leggi che, in conformità al proprio titolo o in dipendenza del significato globale delle prime disposizioni, si inseriscono, modificandolo, nel testo della costituzione.
Le leggi costituzionali, proprio perché non possono modificare il testo della costituzione non essendo leggi di revisione, possono però “rompere” e sospendere disposizioni della costituzione.
La contrapposizione non determinerebbe, però secondo alcune opinioni, l’invalidità di eventuali leggi costituzionali che, senza immettersi nel testo della costituzione, volessero creare disposizioni costituzionali stabili e fondamentali: essi sarebbero infatti, soltanto anticipazione di una futura legge di revisione e perciò come provvedimenti provvisori correttamente presi nella via della legge costituzionale.
La tesi indicata però fa sorgere alcune perplessità, poiché queste leggi costituzionali senza immettersi nel testo della così vogliono in realtà creare disposizioni stabili e non soltanto transitorie o di deroga. Sembra infatti difficile definire come provvedimento provvisorio un atto che pretende di porre in essere disposizioni stabili e che non presenta alcun elemento né formale nè sostanziale che suffraghi la sua ipotetica provvisorietà. Tale tesi infatti è stata respinta.
Un altro tentativo di rinvenire nell’articolo 138 una distinzione tra leggi di revisione e altre leggi costituzionali, è stato compiuto nel senso di ricomprendere il concetto di leggi di revisione oltre alle leggi che modificano la costituzione o leggi costituzionali già esistenti, anche le leggi costituzionali che il Parlamento adotti con libera scelta per disciplinare materie non regolate da precedenti fonti costituzionali coperte da riserve di legge costituzionale.
Leggi costituzionali sarebbero, residualmente, soltanto quelli la cui adozione è specificatamente prevista dalla stessa costituzione, articoli 71, 116 ecc… e che da quest’ultima sono vincolati ad un determinato contenuto, consistente nell’integrazione secondum costitutionem delle disposizioni costituzionali che le richiamano.
Da tali premesse definitorie si conclude per l’invalidità di quelle leggi costituzionali che, pur richiamandosi alle disposizioni costituzionali che le prevedono, non si limitano all’integrazione di queste ultime bensì pretendono di modificare, di sospendere o di derogare ad esse.
Come nel caso precedente anche questa seconda opinione sembra eccessiva perché considera leggi di revisione, quelle leggi costituzionali, che costituzionalizzano materie che altrimenti avrebbero potuto essere disciplinate dal legislatore ordinario. Il concetto di revisione infatti va riferito non tanto a variazioni in aumento del numero delle materie costituzionali, quanto piuttosto variazioni del contenuto normativo di quei testi.
Gli argomenti contro la tesi che sostiene l’esistenza di distinte sfere di competenze riservate alle leggi di revisione della costituzione e delle leggi costituzionali sono numerosi.
– In primo luogo, l’identità del procedimento di formazione previsto dall’articolo 138 sia per le leggi di revisione che per le leggi costituzionali, che costituisce un rilevante indizio di un eguale ambito di competenza di tali leggi.
– In secondo luogo sotto il profilo formale, mentre la numerazione delle leggi ordinarie e quelle leggi costituzionali viene tenuta distinta, ciò non si verifica delle leggi di revisione e le leggi costituzionali la cui numerazione è comune, sotto l’unica denominazione di leggi costituzionali; così come comune è la formula di promulgazione, sia delle leggi di revisione che delle leggi costituzionali.
– In terzo luogo sottostante profilo testuale, l’espressione le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali impiegata nell’articolo 138 fa presumere che anche le leggi di revisione rientrano nella categoria di leggi costituzionali; altrimenti sarebbero del tutto prive di senso l’uso dell’aggettivo “altri”.
– In quarto luogo sotto il profilo sostanziale, esistono disposizioni della costituzione che incidono anche su leggi costituzionali, le quali sono certamente anche leggi di revisione della costituzione. Una disposizione di questo genere è quella contenuta nell’art 132 della costituzione poiché le leggi dispongono espressamente la fusione di regioni esistenti nella creazione di nuove regioni, modificando implicitamente l’elencazione delle regioni italiane contenuta nell’articolo 131 della costituzione.
Gli argomenti addotti hanno spinto a ritenere che nel nostro ordinamento debba negarsi l’esistenza di sfere di competenza distinte per le leggi di revisione e per le leggi costituzionali, anche se essa avrebbe potuto trovare un germe di sviluppo nella terminologia differenziata dell’articolo 138.
Per un’ ulteriore conferma si può fare riferimento allo spirito dei lavori preparatori dell’articolo 138, dove nell’assemblea costituente l’onorevole Perassi, fa riferimento alla disposizione “altre leggi costituzionali”, il quale venne aggiunto nell’articolo 138 non per operare una separazione di competenza tra esse e leggi di revisione della costituzione bensì per evitare che la sola menzione di questi ultimi potesse comportare l’inapplicabilità delle procedure fissate dall’articolo 138, nei confronti di quelle leggi costituzionali, già previste da altre disposizioni della costituzione che non implicano revisione.