La prima forma di potestà regolamentare è quella delegata alle regioni da parte dello Stato nelle materie di potestà legislativa statale esclusiva. Prevalentemente è un potere regolamentare di esecuzione, o di attuazione- integrazione.

 La Regioneè poi titolare esclusivo della potestà regolamentare sia nelle materie di competenza concorrente, sia nelle materie di competenza residuale.

 È difficile ipotizzare invece uno spazio per i regolamenti dipendenti o autonomi.

 La possibilità della delegificazione regionale è resa possibile in quei casi in cui la potestà regolamentare è trasferita in capo alla giunta ed esige che attraverso la legge regionale si riproduca lo stesso meccanismo, nel quale si articola la delegificazione a livello statale.

 I regolamenti di attuazione degli atti normativi comunitari, è possibile secondo quanto previsto dalla legge 2005, il ricorso ad atti regolamentari statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Le norme sostitutive statali si applicano nei territori delle regioni inadempienti e sono cedevoli, in quanto perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione. Ove sia stata adottata prima della scadenza del termine stabilito per l’attuazione dalla rispettiva normativa comunitaria, dispiegherà i suoi effetti soltanto dopo spirato il suddetto termine e con esclusivo riferimento alle regioni inadempienti

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