L’art. 121 Cost. esordisce disponendo che “sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente”. Non si tratta di un numero chiuso; quelli indicati dall’art. 121 primo comma sono invece gli organi costituzionali necessari, al di là dei quali le leggi regionali possono configurare organi ulteriori, purché in posizioni subordinate e non di governo.
La carta costituzionale si limita a disporre che “il presidente e i membri della giunta sono eletti dal consiglio regionali fra i suoi componenti”. Gli unici punti fermi sono dunque di segno negativo. È incontroverso che la costituzione abbia scartato con nettezza l’idea di una forma presidenziale di governo, come anche la disposizione onde il consiglio “può sostituire la giunta o il presidente”, ma è stata scartata altresì l’idea di un governo direttoriale.
In definitiva, quella che la costituzione lascia aperta è la scelta di una delle forme rimanenti, intermedie fra il modello parlamentare e il modello assembleare. L’interpretazione più coerente con il titolo V è invece nel senso che sia consentita una gamma di soluzioni diverse. Ciò spiega con quale fondamento le regioni a statuto speciale siano state senz’altro dotate d’una forma di governo tendenzialmente parlamentare.
Dal modello nazionale, quelli regionali si differenziano per l’ovvio motivo che il primo è contraddistinto dalla coesistenza del parlamento, del governo e di un terzo organo chiave quale il capo dello stato; mentre nei secondi il consiglio e la giunta si fronteggiano senza intermediari. Ma le giunte assomigliano pur sempre al governo centrale; sicché al legislativo non spetta se non l’approvazione delle leggi e l’esercizio di taluni controlli politici sull’esecutivo.
Al di là degli statuti fra i consigli e le giunte deve sussistere una costante relazione fiduciaria. Le disposizioni statutarie prevedono talvolta che la giunta sia revocata anziché colpita da un voto di sfiducia. Ma in tutte le regioni differenziate regolamenti consiliari “Interni” disciplinano le mozioni di fiducia e di sfiducia. Il che determina ulteriori ragioni di affinità fra il regime vigente in sede nazionale e quelli regionali.
Tutte le regioni ordinarie hanno invece adottato la comune decisione di assumere sistemi tendenzialmente assembleari. Ora, gli statuti ordinari approvati negli anni 70-71 hanno superato le indicazioni della legge n. 62 quanto alla formazione della giunta: pur non prevedendo formalmente l’instaurazione di un rapporto di fiducia, essi hanno in quella sede imposto la votazione palese di documenti programmatici riguardanti la futura attività dell’esecutivo regionale.
Giuridicamente, però, è il consiglio che in tal modo predetermina l’indirizzo politico della regione: con la conseguenza che la giunta sembra porsi come un comitato esecutivo anziché direttivo. Oltre all’indirizzo politico e amministrativo i vari statuti ordinari hanno infatti riservato al legislativo le più varie attribuzioni amministrative: dall’approvazione dei piani e dei programmi di competenza regionale, fino alla nomina degli amministratori di enti pararegionale.