Le decisioni processuali
Sono fondate su ragioni che non permetto di passare all’esame del merito della questione ( sentenze di improcedibilità, improponibilità, ordinanze di correzione etc.)
Le più importanti sono:
- le pronunce di inammissibilità ( sia sentenze che ordinanze ) con cui la corte giudica in via definitiva precludendo la possibilità di riproporre la qualcosa.
- le ordinanze di restituzione degli atti al giudice a qui con cui la corte rileva un vizio del procedimento ( es. mancata notifica….) o un cambiamento legislativo che rimette in discussione la rilevanza della qualcosa, comunque non irreparabili, infatti la corte non giudica in via definitiva.
La distinzione tra inammissibilità come provvedimento definitivo e restituzione come provvedimento non definitivo però è del tutto teorica.
La corte spesso ha utilizzato pronunce di inammissibilità al posto di ordinanze di restituzione e viceversa.
Altra stranezza : la corte, se deve confermare una dichiarazione di fondatezza usa la formula della “manifesta inammissibilità” , per confermare una dichiarazione di infondatezza dichiara la manifesta infondatezza , cioè ciò che è stano è l’uso di ordinanze di manifesta infondatezza su una questione già decisa in termini di fondatezza, sarebbe quindi sufficiente un’ordinanza di inammissibilità à a sua volta è strano anche che l’ordinanza di inammissibilità che conferma una manifesta fondatezza produca effetti definitivi, tipici della sentenza e non dell’ordinanza…
Decisioni di Merito
Sono quelle con cui la corte decide in via definitiva sulla qualcosa.
Se la norma di lex è ritenuta incostituzionale dalla corte, questa dichiara fondata la qualcosa e illegittima la norma pronunciandosi con una sentenza d’accoglimento.
Se ritiene che la norma sia non incostituzionale, si limita a dichiarare non fondata la qualcosa e pronunciare una decisione ( sentenza o ordinanza ) di rigetto.
Differenze:
- con l’accoglimento la corte si pronuncia sulla qualcosa e sulla legge, col rigetto solo sulla qualcosa;
- le sentenze d’accoglimento hanno efficacia (nello spazio) erga omnes perché la dichiarata illegittimità della norma fa si che venga eliminata definitivamente dall’ordinamento, dal giorno della pubblicazione sulla GU ( per la corte l’obbligatorietà parte dal giorno della pronuncia, per il giudice a quo dal giorno della trasmissione della decisione); le decisioni di rigetto, limitandosi a definire l’infondatezza della qualcosa hanno efficacia solo tra le parti del giudizio a quo ( anche se non si può negare che le decisioni di rigetto influenzino situazioni normative posteriori analoghe , sikkè tutti coloro si trovassero nella stessa situazione normativa, dovrebbero andare incontro alla stessa pronuncia, in tal senso hanno anche efficacia erga omnes)
- le sentenze d’accoglimento hanno efficacia (nel tempo ) dichiarativa ed oltre ex nunc anche ex tunc ( con il limite dei rapporti esauriti come prescrizione, decadenza, … e del giudicato penale; le decisioni di rigetto hanno efficacia costitutiva ( nel senso che possono costituire esempi per altri giudici ) ex nunc. [ importante è il divieto di riproduzione delle norme dichiarate illegittime che secondo la corte vale solo se ha efficacia ex tunc cioè per il passato poiché significherebbe ignorare una sentenza costituzionale configurando la “violazione del giudicato costituzionale”, mentre una normativa riprodotta solo con effetti ex nunc, quindi per il futuro, può essere dichiarata illegittima in qualsiasi momento nel futuro].