Il modello liberale
Il principio della separazione dei poteri è stato elaborato con l’obiettivo di limitare il potere politico per tutelare libertà degli individui. La sua iniziale teorizzazione è legata soprattutto a Montesquieu che, nel suo libro Lo spirito delle leggi del 1748, scriveva che, se fine dello Stato è quello di assicurare la libertà politica, è necessario che i poteri pubblici siano tre e siano tra di loro distinti.
I tre poteri sono: il potere legislativo, che consiste nel porto in essere le leggi, ossia norme giuridiche astratte e generali; il potere esecutivo, che consiste nell’applicare le leggi all’interno dello Stato e nel tutelare lo Stato medesimo dalle minacce esterne; il potere giudiziario, che consiste nell’applicare la legge per risolvere una lite.
La dottrina giuridica del secolo scorso elaborò la cosiddetta teoria formale-sostanziale della separazione dei poteri, secondo cui bisogna distinguere il potere (in senso soggettivo), inteso come complesso di organi, dalle funzioni (in senso oggettivo) dello Stato, identificate sulla base di criteri materiali e di criteri formali:
applicando i criteri materiali bisognerà guardare al contenuto delle funzioni: così, la funzione legislativa pone norme generali e astratte, quella giurisdizionale applica norme per risolvere una lite, quella esecutiva consiste nella cura di pubblici interessi.
applicando i criteri formali le funzioni vengono distinte con riferimento al potere (in senso soggettivo): perciò, il potere esecutivo esercita sempre la funzione formalmente esecutiva (e lo fa attraverso atti che hanno la forma del decreto), il potere legislativo la funzione formalmente legislativa (e lo fa attraverso atti che hanno la forma della legge) e il potere giudiziario la funzione formalmente giudiziaria (e lo fa attraverso atti che hanno la forma della sentenza).
Si dice che il Governo esercita una funzione che è formalmente esecutiva ma materialmente legislativa quando con i regolamenti, adotta atti sostanzialmente normativi; e che il Parlamento esercita una funzione che è formalmente legislativa ma materialmente esecutiva quando con la legge di bilancio, adotta un atto sostanzialmente esecutivo.
La separazione dei poteri nelle democrazie pluraliste
Le profonde trasformazioni politico-sociali che hanno accompagnato l’affermazione dello Stato di democrazia pluralista hanno modificato il significato del principio della separazione dei poteri negli odierni sistemi costituzionali(basti pensare alla preminenza della legge, tipica del costituzionalismo liberale,che relegava il potere esecutivo e quello giudiziario in un ruolo subordinato a quello legislativo).
Oggi, l’esercizio delle funzioni dello Stato presuppone una preventiva determinazione di obiettivi e fini politici.
Perciò, si afferma una quarta funzione, che è la funzione di indirizzo politico. Essa consiste nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica interna ed esterna dello Stato e nella cura della loro coerente attuazione. L’indirizzo politico si traduce in una molteplicità di diversi atti formali: leggi del Parlamento, regolamenti e decreti legislativi del Governo, atti amministrativi di valenza politica, stipulazione di trattati internazionali, e così via. La funzione di indirizzo politico assicura una guida coerente ed efficace alle altre funzioni, che vengono orientate verso il raggiungimento di obiettivi politici preventivamente individuati. La costituzione italiana espressamente menziona l’indirizzo politico nell’art. 95. Inoltre in attuazione dell’art.97 Cost. è stato introdotta la separazione tra politica ed amministrazione, ossia tra la sfera di azione riservata al Governo e quella riservata all’alta burocrazia, che costituisce la dirigenza pubblica.