La pubblicazione  della legge è disciplinata dall’articolo 73 della costituzione; dall’articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile; dalla legge dell’11 dicembre 1984 n.839.
 L’articolo 73, “disponendo che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso”. L’espressione subito dopo la promulgazione ci consente di individuare con un’accettabile grado di approssimazione il momento a partire dal quale la pubblicazione può essere effettuata, non è altrettanto chiaro per quanto riguarda il momento entro il quale deve essere compilata. L’articolo 12 della citata legge n.839 precisa che comunque la pubblicazione non deve avvenire oltre 30 giorni dalla promulgazione. Tuttavia non comporta però l’illegittimitĂ costituzionale della legge tardivamente pubblicata, ma soltanto possibili conseguenze in termini di responsabilitĂ politica e giuridica nei confronti dell’organo, (il ministro di Grazia e giustizia), competente a pubblicare le leggi
 La variabilitĂ del termine per l’entrata in vigore è istituzionalmente consacrata dalla norma contenuta nella seconda parte dell’articolo 73, che consente alle singole leggi di modificare il termine ordinario di 15 giorni della vacatio legis. Tale modificabilità è analoga a quella prevista per i tempi di promulgazione.
 La procedura per la pubblicazione delle leggi.
Gli originali delle leggi sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, che vi appone il proprio visto e il sigillo dello Stato; se però egli incontra qualche difficoltĂ riguardo alla forma esteriore della legge, sospende il visto e l’ apposizione del sigillo e ne fa relazione al presidente del consiglio che decide, sentito il consiglio dei ministri. Com’è stato esattamente osservato, con il sigillo del ministro ha fatto un vero riscontro formale il documento in cui il testo della legge contenuto, con l’apposizione del sigillo dello Stato consacra l’acquisizione del documento stesso agli atti ufficiali.
 Il sistema di pubblicazione delle leggi, cosìddetta doppia pubblicazione: la legge oltre ad essere pubblicata nella raccolta ufficiale degli atti normativi è altresì pubblicata nella gazzetta ufficiale inoltre, finchĂ© non se ne provi l’esattezza, mediante esibizione di un atto autentico, rilasciato dal ministro guardasigilli o dall’archivio di Stato, il testo di legge, pubblicato sia nella raccolta che nella gazzetta ufficiale, si presume conforme all’originale e costituisce testo legale delle leggi anzidette. Gli originali delle leggi, inseriti nella raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del ministro guardasigilli il quale, cessata la necessitĂ di conservarli presso il ministero, cura la consegna all’archivio centrale dello Stato. Nell’ipotesi di errori di stampa si dispongono le correzioni necessarie.
 La legge n.839 del 1984 razionalizza la pubblicazione delle leggi sulla gazzetta ufficiale, e contiene inoltre alcune particolari disposizioni.
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Quando una legge disponga la soppressione, l’aggiunta o la sostituzione di uno o piĂą parole nel corpo di una presistente espressione normativa, il ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche l’intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
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 Quando la legge abbia subito diverse e complesse modifiche, il ministro competente può predisporre, per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale un testo aggiornato della legge, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
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 Quando la legge contenga rinvii numerosi o comunque complessi, a preesistenti disposizioni normative, il presidente del Consiglio dei Ministri trasmette, unitamente alla legge da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.
 Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicate, mediante le annotazioni in calce al testo della legge, come lo sono anche le circolari esplicative delle leggi.
 La citata legge 839 contiene nell’articolo 5, disposizioni di notevole rilievo a proposito dei decreti legge e delle leggi di conversione.
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Nel caso di decreti legge convertiti con modificazioni si predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento, stampate nel modo caratteristico; tale testo è pubblicato in gazzetta ufficiale.
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Se il disegno di legge di conversione è respinto, la deliberazione è comunicata al presidente della Camera o Senato al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede immediatamente alla relativa pubblicazione in gazzetta ufficiale.
 Doppia pubblicazione.
E’ un sistema secondo il quale vi è: una pubblicazione nella raccolta Ufficiale, e quella nella gazzetta Ufficiale, costituiscono un tutto unico e la loro posizione è uguale, in relazione agli effetti che da essi scaturiscono, e l’attuazione di entrambe è essenziale perchĂ© la pubblicazione si produca in modo efficace.
 Funzione della pubblicazione.
Meno problematico è definire il rapporto intercorrente tra la fase della pubblicazione e le precedenti fasi dell’approvazione parlamentare e della promulgazione della legge. In questo senso la funzione della pubblicazione si rinviene nella conoscibilitĂ dell’esistenza degli atti normativi, piĂą che del loro contenuto precettivo. Oggi la pubblicazione è considerata come uno dei momenti assieme alla Vacatio legis, nei quali di solito si articola la fase dell’integrazione dell’efficacia della legge, la legge è da considerarsi quindi giĂ perfetta con l’approvazione parlamentare e con la promulgazione. Ma in caso di contrasto tra norme si applica il criterio cronologico per l’abrogazione e occorre guardare per stabilire, la successione di leggi nel tempo, al momento in cui la legge diventa perfetta dunque, secondo quanto si è cercato di sostenere, data nella quale interviene l’approvazione definitiva da parte delle camere.
 La possibile incidenza del diritto comunitario sul procedimento legislativo.
Il procedimento legislativo subisce una serie di interferenze da parte delle fonti comunitarie talvolta in maniera diretta, talvolta indirettamente attraverso il recepimento delle stesse da parte di fonti dell’ordinamento italiano