La potestà regolamentare della regione.

Le regioni ad autonomia ordinaria dispongono, per espressa previsione costituzionale anche la potestà regolamentare, la quale, nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge costituzionale n.1 del 1999, era attribuito al consiglio, vale a dire allo stesso organo che esercita la potestà legislativa.

 Anche gli statuti speciali contengono la previsione di una potestà regolamentare, affidandola ora alla giunta, ora al consiglio, ma si limitano a disciplinare la competenza ed alcuni aspetti del procedimento di formazione.

Le mutazioni cui è destinata questa funzione appaiono ora più consistenti alla luce della riforma dell’intero titolo V della costituzione operata dalla legge costituzionale n.3 del 2001.

 Gli ambiti di intervento dei regolamenti regionali.

La disposizione contenuta nel comma 6 del nuovo articolo 116 attribuisce la potestà regolamentare alle regioni nelle materie di potestà legislativa concorrente, e in quelli non espressamente riservate alla legislazione statale. Peraltro nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, quest’ultimo può delegare alle regioni la potestà regolamentare, configurando così in capo ai regolamenti regionali la possibilità della disciplina, anche se attraverso la delega, di materie sulle quali è precluso del tutto l’intervento della stessa legge regionale.

 Il problema della titolarità del potere regolamentare.

Per quel che riguarda il procedimento di adozione e la fonte che deve disciplinarlo, spetta allo statuto, trattandosi di materie riconducibili ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento che sensi dell’articolo 123 ne costituiscono il contenuto necessario.

 Il procedimento di adozione dei regolamenti.

I Nuovi statuti delineano ora, il procedimento di adozione dei regolamenti: tutti conformemente all’articolo 121 comma 4 della costituzione, ne descrivono l’emanazione da parte del presidente della giunta; viene altresì disciplinata la pubblicazione e l’entrata in vigore in base all’articolo 121 comma 3 della costituzione.

 Nei molti statuti in cui la titolarità del potere regolamentare è attribuita alla giunta, si prevedono forme di partecipazione del consiglio, per lo più attraverso il parere obbligatorio ma non vincolante della commissione consiliare, competente per materia.

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