Concetto di norma giuridica

“prescrizione generale ed astratta che identifica ed enuncia gli interessi vigenti in un gruppo sociale od appresta le procedure per la loro tutela ed il loro concreto soddisfacimento e della quale, pertanto, deve essere garantita l’ osservanza”.

La giuridicità di una norma si misura dalla sua attitudine ad assicurare la stabilità e la continuità nel tempo di un gruppo sociale. Le norme giuridiche si distinguono dalle altre norme sociali (morali, religiose, di costume, di correttezza, economiche, etc) in quanto determinano e specificano gli interessi per il cui soddisfacimento il gruppo si è costituito e le procedure per la loro composizione. Quando un gruppo sociale (in questo caso lo Stato) ritiene essenziale per la sua stabilità e per assicurare la pacifica convivenza dei consociati adottare una regola, la fa propria e la traduce in una norma. Le norme giuridiche, qualora la fonte sia scritta, sono enucleate, in via interpretativa da formulazioni che:

  • evidenziano gli interessi propri del gruppo;
  • prescrivono i modi e i limiti con i quali i soggetti possono (o devono) perseguire tali interessi;
  • determinano gli organi e le procedure per accertare e dichiarare l’inosservanza delle prescrizioni;
  • stabiliscono la sanzione da applicare nei confronti di chi non ha osservato la norma.

I destinatari delle norme giuridiche

Possono essere o:

  • tutti i consociati;
  • alcuni consociati individuabili in base a determinate  caratteristiche (es art 34 comma III Cost. : I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi)
  • singoli individui (es, la legge che, in deroga alla norma generale, attribuisce il diritto alla pensione alla vedova di una illustre personalità)
  • organi e soggetti appartenenti allo Stato-apparato (es. art. 74 comma I Cost. : Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.)
  • può non avere alcun destinatario e limitarsi ad enunciare i valori intorno ai quali il gruppo si è costituito: norme istituzionali (es. art. 13 comma I Cost. : La libertà personale è inviolabile.).

I caratteri della norma giuridica

I caratteri più ricorrenti di una norma giuridica sono:

  1. la positività, vale a dire che la norma deve enunciare un interesse effettivamente vigente nella comunità o predisporre gli strumenti (organi e procedure) necessari per il suo soddisfacimento e al sua tutela. Ad essa si connette strettamente:

a)      l’effettività, intesa come una concreta efficacia della norma. La norma è concretamente

efficace quando riesce ad ottenere un’obbedienza media da parte dei suoi destinatari, quando cioè è osservata dal maggior numero di coloro ai quali è indirizzata.

  1. la coattività, cioè una norma giuridica è coattiva nel senso che, qualora  l’interesse della comunità richieda la sua puntuale osservanza, l’ordinamento appresta gli strumenti (sanzioni) affinché il precetto normativo sia comunque eseguito. Coattività e sanzione sono elementi che si integrano l’uno l’altro. Non tutte le norme giuridiche esprimono un comando, giacchè accanto alle norme coattive si pone un’altra categoria di norme che coattive non sono: queste norme devono essere osservate perché dotate della positività cioè inserite in un sistema normativo esprimono un valore considerato meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, si   pensi alle norme che attribuiscono:

–          capacità,

–          diritti,

–          potestà,

–          situazioni giuridiche attive in genere (es. art. 1 codice civile: la capacità giuridica si acquista al momento della nascita);

–          norme istituzionali (es. art. 1 comma I Cost. : l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro);

–          norme organizzative (es. art. 102 comma I Cost. : La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario),

–          norme permissive, che, cioè, prevedono come lecite determinate azioni o omissioni;

–          norme definitorie,

–          norme promozionali, presenti in buon numero nella nostra Costituzione. I fini in esse previsti devono essere tutelati anche se non contengono una sanzione in quanto questo tipo di norme determinano i fini intorno ai quali la comunità statale si è costituita ed il cui perseguimento è ritenuto essenziale. Es. art. 4 comma I Cost. :La Repubblicariconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto,

–          norme di incentivazione, consistenti nel promettere una ricompensa.

  1. l’esteriorità, consiste nel fatto che essa, a differenza di altre regole, disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento. Si pensi a quelle regole la cui osservanza o meno non ha alcuna incidenza sullo svolgimento della vita associata, proprio perché sono regole che ciascuno di noi formula per sè stesso e che accetta come pura entità individuale e non come componente di un gruppo sociale.
  2. la generalità, consiste nell’attitudine della norma a regolare categorie di fatti o di comportamenti senza fare riferimento  a situazioni o categorie determinati,
  3. l’astrattezza, strettamente collegata alla generalità, in quanto la norma, proprio perché disciplina categorie e non casi concreti finisce con il disporre in via preventiva ed ipotetica.
  4. norme speciali, che rispetto a quelle generali, stanno in rapporto di specie a genus (perchè la norma speciale ha un ambito più circoscritto e che quindi si può applicare in un ambito ristretto di ipotesi)
  5. norme eccezionali, che contengono una deroga alla norma generale.

L’interpretazione della norma giuridica

Chi non ha le nozioni tecniche e la preparazione necessaria non riuscirà a cogliere il significato di un testo normativo, ad individuare la norma in esso contenuta. Chi conosce le tecniche giuridiche potrà compiere l’interpretazione diretta ad individuare la norma (interpretazione compiuta a fini di studio, la c.d. “dottrina”); mentre chi è chiamato ad applicare il diritto oltre ad interpretare il testo normativo renderà viva e concretamente operante la norma (a fini professionali, da parte, ad es. di un avvocato).

L’attività dell’interprete dovrà svolgersi nei limiti dell’ordinamento giuridico affinché sia assicurata l’armonicità e la coerenza dello stesso , le norme sono ordinate in sistema per cui risultano fra loro strettamente correlate. L’interpretazione non deve essere  mai arbitraria, nel senso che non potrà trarre dal testo una norma che non si coordini in sistema con le altre, costituendo come un corpo estraneo. L’interpretazione della norma deve essere fatta non solo dai giuristi, ma da tutti i cittadini. Ci sono varie tecniche normative, ma la principale a cui facciamo riferimento è l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale – Interpretazione della legge – “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora nel dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico”. Da questo articolo si desumono diverse tecniche di interpretazione della norma:

  • Interpretazione letterale. Per interpretare la norma bisogna capire quale è il significato di essa, attraverso il significato proprio delle parole con cui è scritta. L’interprete di un testo normativo deve tener conto del significato grammaticale (o tecnico-grammaticale, quando vengono impiegati termini tecnici) delle parole secondo la loro connessione sintattica (interpretazione letterale) nonché dell’intenzione del legislatore (la c.d. mens o ratio legis). Tale intenzione non va riferita alla volontà di coloro che hanno formulato il testo, in quanto la formula legislativa una volta approvata e di conseguenza la norma da essa deducibile, vivono di vita propria, per cui la mens legis si obiettivizza, va cioè riferita alla norma in quanto immessa nel sistema.
  • Interpretazione sistematica: la norma non è isolata, ma inserita in un sistema unitario e concluso, si ha l’interpretazione sistematica quando una norma, da sola può anche non esprimere tutto il suo significato e diventa opportuno interpretare la norma in collegamento con le altre norme, attraverso cui esprimere complessivamente una realtà giuridica. Si ricava così l’interpretazione sistematica, cioè l’interpretazione della norma, anche in connessione con le altre norme dell’ordinamento, in particolare deve essere in armonia con i principi costituzionali.
  • Interpretazione restrittiva: quando una volta estratta la norma dal testo è necessario restringere il suo significato
  • Interpretazione estensiva: quando una volta estratta la norma dal testo è necessario che il suo significato sia arricchito .
  • interpretazione adeguatrice. Dallo stesso testo possono trarsi, in distinti periodi norme in tutto o in parte diverse. Ciò può avvenire perché pur restando immutato il testo sono mutati i principi fondamentali che reggono l’ordinamento, in questo caso occorrerà adeguare il significato della norma ai nuovi e diversi principi.
  • Interpretazione evolutiva: può anche accadere, fermi restando i principi, che il testo normativo venga interpretato e quindi applicato in maniera diversa. Una norma va interpretata anche in base all’evoluzione tecnologica, cioè al passo con i tempi in cui è attuata. Questa interpretazione può avvenire attraverso l’intervento del legislatore.
  •  Interpretazione autentica, un testo normativo, soprattutto quando è ambiguo o tecnicamente mal formulato, può ricevere varie e talvolta contrastanti interpretazioni, in questo caso può intervenire il legislatore per chiarire e precisare con legge il significato del testo, vincolando in tal modo gli interpreti  non solo a non attribuirgliene uno diverso ma anche ad applicarlo con il significato determinato, retroattivamente, vale a dire dal momento della sua formulazione (tranne che per trattandosi di una legge penale, l’interpretazione del legislatore sia più favorevole al reo). Questa interpretazione, sotto il profilo giuridico, è la più importante perché è vincolante per tutti i soggetti (i giudici, i soggetti dell’ordinamento giuridico, ecc.) in quanto è una nuova legge che chiarisce la precedente.
  • Interpretazione analogica. Può avvenire che l’interprete non trovi una norma che disciplini esplicitamente una determinata fattispecie, questa evenienza acquista particolare importanza nel caso dell’interpretazione giudiziale perché nel nostro ordinamento, a differenza di altri, il giudice non può sostituirsi al legislatore e creare una norma ad hoc. Un eventuale vuoto legislativo, viene colmato dall’interpretazione analogica, come recita l’art. 12 – Disposizioni sulla legge in generale – 2° comma – “si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora nel dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico”. Non è possibile utilizzare l’istituto dell’analogia per la norma penale, perché la legge penale richiede una fattispecie specifica per la sua applicazione, art. 1 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano ad essa stabilite”. Lo stesso dicasi per le leggi eccezionali (art. 14 delle preleggi)
  • Interpretazione giudiziale: è quella che proviene dai giudici e vale esclusivamente tra le parti del giudizio. L’insieme delle sentenze costituisce  la  giurisprudenza. L’interpretazione giudiziale autorevole è quella proveniente dalla Corte di Cassazione.

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