La legittimazione dell’obbligatorietà della motivazione delle pronunce non va ricercato nella costituzione ( cha al riguardo è silente) ma dal fatto che avendo gli atti emessi dalla corte natura giurisdizionale ( atti tipici della giurisdizione ordinaria ) è nella loro natura che siano motivati.

Però sono stati sollevati dubbi sulla natura giurisdizionale di tali atti, e conseguentemente sulla giustificazione dell’obbligo della motivazione delle decisioni. Inoltre la motivazione dei provvedimenti giudiziari ordinari ha come funzione quella di far si che il giudice dell’impugnazione possa verificare l’iter del provvedimento seguito dal giudice che ha emesso il provvedimento stesso,  cosa che non avviene nella giustizia costituzionale visto il divieto di impugnazione delle decisioni della corte, sicché la motivazione appare superflua.

Tuttavia, non si può negare che senza motivazione, il dispositivo non esaurisce il senso della decisione, quindi la motivazione è elemento necessario per la chiarezza e completezza del dispositivo.

Destinatari della motivazione sono:

  1. il giudice a quo, che valuta le iniziative successive da prendere proprio in base alla motivazione;
  2. gli altri giudici che ad es. dovranno decidere in base alla motivazione se investire la corte di una questione già decisa;
  3. il parlamento, essendo il legislatore l’unico in grado di porre in essere la ricostruzione del lesto normativo lacerato in seguito a provvedimento della corte… infatti la motivazione contiene informazioni sulla natura del seguito ( se di opportunità o doveroso ) e la forma ( se commissiva o omissiva )
  4. tutti i consociati, per ottenerne il consenso
  5. e la corte stessa che deve tener conto del senso complessivo delle sue decisioni anteriori nel momento in cui enuncia un nuovo verdetto → quindi le pronunce della corte devono essere coerenti al proprio interno ( il dispositivo è la conclusione di un iter logico contenuto nella motivazione ) e all’esterno ( nei rapporti con le altre pronunce).

Ci sono casi in cui l’atto presenta un vizio (carenza o assenza) della motivazione ( ed. quando la corte si auto cita, rinviando ad una precedente motivazione senza aggiungere nulla di nuovo e significativo “motivazione apparente” ). Ora, essendo la motivazione parte integrante della decisione,la sua insufficienza o assenza dovrebbe portare alla nullità-inesistenza o quantomeno all’invalidità dell’intero atto, legittimandone la disapplicazione, cosa che non avviene in forza della copertura costituzionale ( art137) delle decisioni della corte.

Con la motivazione si limita la resistenza o le reazioni degli operatori giuridici nei confronti delle pronunce della corte stessa, al punto che si può supporre che sia la motivazione stessa il vero banco di prova della natura della corte e della sua posizione nel sistema.

 

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