La corte non ha mai compiuto una scelta netta in tema di forza di legge. La corte ha innanzitutto ammesso la sindacabilitĂ  dei due unici atti:

  • i decreti legislativi ed
  • i decreti legge ai quali la costituzione attribuisce espressamente forza di legge.
  • Anche i decreti legislativi di attuazione degli statuti delle 5 regioni ad autonomia speciale.

 Altri decreti sono approvati dal presidente del consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica. Tali decreti sono previsti da disposizioni contenute in tutti gli statuti speciali, hanno ad oggetto oltre all’attuazione della disciplina statuale, anche il trasferimento degli uffici del personale statale alle regioni per le materie di competenza di queste ultime. In tutti i casi, l’adozione dei decreti legge da parte del governo, adozione che costituisce espressione di una potestĂ  normativa permanente secondo quanto affermato dalla corte costituzionale, è condizionata al parere preventivo o alla proposta di commissioni paritetiche formate da rappresentanti statali e da rappresentanti regionali. Tale potestĂ  qualificata come una competenza legislativa atipica dirette a specificare le disposizioni statuarie ed in conseguenza di ciò i suddetti decreti prevalgono nei confronti della legge ordinaria dello Stato. La corte ha escluso inoltre la sindacabilitĂ  dei regolamenti amministrativi e del regolamento da essa stessa adottato e dai regolamenti

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