A seguito della riforma costituzionale del 1999, e in attesa dei nuovi Statuti regionali, la forma di governo regionale transitoria si basa su strutture egualmente legittimate dal corpo elettorale.
Da una parte c’è il Consiglio regionale, eletto dagli elettori regionali, titolare della funzione legislativa, del potere di fare proposte alle Camere e delle altre funzioni conferitogli dalla Costituzione e dalle leggi.
Dall’altra parte c’è il Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto dall’intero corpo elettorale regionale. Il Presidente eletto rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione, ma essa è diretta politicamente dal Presidente eletto, cui la Costituzione affida il potere di nominare i componenti della Giunta, nonchĂ© il potere di revocarli.
Le relazioni tra il Consiglio regionale, da una parte, ed il Presidente eletto e la Giunta, dall’altra, sono riconducibili al modello della forma di governo neoparlamentare. Infatti, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta mediante emozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
Col principio del “simul stabunt, simul cadent” s’intende dire che il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente e che il venir almeno di uno dei due organi determina la scadenza anticipata dell’altro e il ricorso a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi gli organi.
In attesa dei nuovi statuti regionali, la disciplina transitoria ha previsto che si applica la vigente legge elettorale (quella del 1995) con le seguenti innovazioni:
sono candidati a Presidente della Regione i capilista delle liste regionali;
è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale;
il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale;
entro 10 giorni dalla proclamazione il Presidente della Regione nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli;
se il Consiglio approva una mozione di sfiducia, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.