La legge cost. n.1/1999 ha modificato gli articoli da 121 a 126 della Costituzione introducendo una forma di governo regionale basata sull’elezione popolare diretta del Presidente della Regione.

Prima della riforma costituzionale del 1999 le Regioni avevano una forma di governo parlamentare a predominanza assembleale. Questo sistema ha favorito la notevole instabilitĂ  delle Giunte regionali soprattutto per le frequenti crisi dovute alla rottura degli accordi tra i partiti.

Il primo tentativo di rafforzare il Governo regionale e accrescerne la stabilitĂ  c’è stato nel 1995 con la riforma del sistema elettorale delle Regioni ordinarie, ancora oggi vigente. Quest’ultimo sistema prevede:

un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che ottiene piĂą voti a livello regionale;

una disincentivazione alla presentazione di liste di piccoli partiti mediante l’introduzione di una clausola di sbarramento;

riduzione delle preferenze ad una soltanto.

Il cuore del sistema elettorale regionale consiste nella professione che i seggi da ripartire fra i collegi provinciali siano pari all’ 80% dei seggi attribuiti alla Regione, mentre il residuo 20% viene attribuito a livello regionale ed è assegnato ad una o piĂą liste regionali, che devono essere collegate a liste presenti in almeno metĂ  dei collegi provinciali. Essi sono assegnati in tutto o per metĂ  alla lista piĂą votata.

Le liste regionali sono rigide, perciò l’elettore non può esprimere preferenze fra i loro componenti, ed il particolare ruolo dei loro capolista è reso evidente dal fatto che i loro nomi vengono riportati nelle liste di votazione accanto ai contrassegni delle liste corrispondenti.

 

Lascia un commento