L’intervento popolare mediante il referendum, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dalla legge del 25 maggio del 1970, n.352, può esplicarsi soltanto in presenza di determinati presupposti fissati dall’articolo 138.

  • È necessario innanzitutto che la legge costituzionale sia stata provata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta.
  • Occorre inoltre, che entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale, il referendum venga richiesto da 1/5 dei membri della camera o da 5 consigli regionali o da 500.000 lettori.

La pubblicazione della legge costituzionale approvata dalle camere ma non promulgata dal presidente della Repubblica, ha una funzione diversa da quella tipica della pubblicazione, poiché in questo caso essa non incide sulla fase dell’entrata in vigore della legge, ma ha soltanto il più limitato scopo di rendere certo il momento nel quale comincia a decorrere il termine di tre mesi quale può essere richiesto il referendum popolare.

Sussistendo gli indicati presupposti, ha luogo il referendum al quale hanno il diritto di parteciparvi i cittadini in possesso dei requisiti necessari per essere elettore della camera dei deputati. A differenza della referendum abrogativo l’articolo 138, non prescrive una forma di partecipazione per la validità del referendum, bastando che la legge sia approvata dalla maggioranza di voti validi.

L’esito positivo della referendum rende possibile svolgimento delle altre fasi del procedimento;

l’esito negativo invece interrompe definitivamente l’iter della legge poiché essa non può più essere promulgata.

Il problema è di qualificare il valore dell’intervento popolare sulla leggi costituzionali. Alcuni considerano l’intervento del popolo nei confronti delle camere come una sorta di ratifica di diritto privato o di diritto internazionale. Un’altra tesi conduce paradossalmente ad affermare che la funzione della legislazione costituzionale spetta il in prima persona al popolo soltanto parzialmente alle camere. Non appare convincente il tentativo di ritenere che il consenso popolare, attraverso il referendum, possa essere considerato come elemento costitutivo della legge costituzionale.

Non appare convincente il tentativo di tenere comunque sussistente il consenso popolare espressamente ove il referendum abbia avuto esito positivo; tacitamente quando il referendum non sia stato richiesto. Infatti in quest’ultimo tentativo viene osservato che se il popolo acquista il diritto di esprimere la propria volontà, soltanto in forza dell’iniziativa di altri soggetti, il decorso del termine di 3 mesi per l’iniziativa senza che questa vi sia stata, non può significare che vi sia stato un consenso tacito del popolo, ma soltanto che essa non ha acquistato il diritto a concorrere alla formazione dell’atto.

Preferibile appare perciò la diversa tesi che ricostruisce come un’approvazione l’eventuale intervento popolare nei confronti delle leggi costituzionali, e cioè come un elemento incide esclusivamente sulla loro efficacia. Legge è perfetta dopo la seconda deliberazione delle camere la sua efficacia è temporaneamente sospesa e condizionata al fatto che il referendum non venga richiesto entro 3 mesi o, quando la richiesta intervenga, che il suo risultato sia favorevole.Tale tesi appare confermata sotto un duplice aspetto dalla lettera dell’articolo 138.

Infine è da ritenere che il divieto di assegnare alle competenti commissioni progetti di legge respinti prima di sei mesi dalla loro reiezione, non valga qualora la reiezione derivi dall’esito negativo del referendum.

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