Il ricorso alla delegificazione subisce una vera e propria inversione di tendenza a partire dalla legge n537 del 1993. Analizzando le leggi di delegificazione di questi ultimi anni si osserva innanzitutto che in molte di esse mancano le norme generali regolatrici della materia, sostituite da generici e meno stringenti principi generali. La delegificazione, è spesso prevista da decreti legge o da decreti legislativi e simili autorizzazioni devono considerarsi senza dubbio illegittime quando siano previste da decreti legge, mentre sono ammissibili quando siano contenute nei decreti legislativi attuativi di deleghe che espressamente le prevedono, poiché in questo caso è nella legge di delega che deve essere ritrovato il fondamento della delegificazione.

 È frequente inoltre il ricorso a forme di abrogazione innominata, attraverso le quali il legislatore compie soltanto apparentemente un’abrogazione espressa.

 Tutti questi elementi di diversità rispetto al modello di delegificazione previsto dalla legge 400 fanno pensare che i regolamenti in delegificazione abbiano completamente mutato la loro natura di fonti secondarie. Al riguardo le strade percorribili sono essenzialmente due: o tali atti si continuano a ritenere fonti secondarie non sindacabili dalla corte costituzionale, ma allora ci si deve porre il problema della legittimità costituzionale di quelle leggi di delegificazione che si discostano dall’unico modello conforme a costituzione, qual’è quello previsto dall’articolo 17; o tali atti si considerano come aventi forza di legge, ma allora si devono ammettere la loro sottoponibilità al giudizio di legittimità costituzionale.

 Dalle due alternative indicate la prima sembra più coerente non solo con il dettato costituzionale, ma anche con gli obiettivi della razionalizzazione e della semplificazione che il meccanismo della delegificazione vuole realizzare

Analisi di ulteriori aspetti problematici di delegificazione

Per completare l’analisi della prassi bisogna analizzare i frequenti casi di delegificazione in favore di soggetti diversi dal governo. Il trasferimento della disciplina di una materia non viene più solo dalla funzione legislativa alla funzione regolamentare ma dalla funzione legislativa ad altra funzione normativa.

Al riguardo si può ricordare la delegificazione intervenuta a favore dei comuni e delle province disposta dall’articolo 4 della legge 142 del 1990; quella favore di altre autorità amministrative indipendenti; quella favore delle università. Rispetto a questa prassi alcuni hanno parlato di deroga rispetto al modello fissato dalla legge 400, mentre altri preferiscono la teoria del decentramento e del pluralismo istituzionale garantiti dalla nostra costituzione.

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