Il diritto costituzionale ha per oggetto lo Stato, ed è compito preliminare definire innanzitutto il concetto di Stato, prima di definire il diritto costituzionale.
La definizione di Stato
E’ suscettibile di essere inquadrata da diversi punti di vista. Quello preferito in questa sede il punto di vista giuridico, in base al quale il concetto giuridico di Stato è quasi sempre preceduto, quanto meno dal concetto politico di Stato. Ed è d’altra parte innegabile che lo Stato inteso nel senso giuridico ha vita più breve quanto minori sono al suo interno gli elementi di coesione politica culturale.
Lo Stato come la risultante di tre elementi: sovranità, popolo e territorio. Critica.
Lo Stato viene definito in un primo momento come risultante di tre elementi fondamentali:
popolo, territorio, e sovranità.
Sovranità
Il termine sovranità doppio concetto rivolto sia:
- all’esterno dello Stato stesso e coincide con il concetto di indipendenza nei confronti sia degli altri Stati sia di qualsiasi altro soggetto internazionale.
- All’interno dello Stato stesso e indica la superiorità del potere statale rispetto ai poteri di tutti gli altri soggetti o enti che sussistono ed operano all’interno dello Stato.
Lo Stato deve inoltre avere un territorio o più esattamente uno spazio all’interno del quale esercitare la propria sovranità ed infine un popolo inteso come insieme di soggetti legati da fini comuni di tipo generale e stabilmente sottoposti ad un potere effettivo ed indipendente.
Popolo
Occorre domandarsi ora che cosa si intende su sulla base di quali criteri un soggetto può definirsi come appartenente ad un popolo. Il popolo di uno Stato è formato dai cittadini, cioè da quegli individui, che posseggono la cittadinanza e nazionalità di quello Stato.
Quanto ai criteri per l’acquisto della cittadinanza, essi sono innumerevoli e si raggruppano generalmente in due categorie:
- Ius Sanguini se i figli che hanno la stessa cittadinanza del padre, o della madre di entrambi i genitori,
- Ius Soli, cioè ha la cittadinanza colui che è nato sul territorio dello stato o colui che vi risiede stabilmente da un determinato periodo di tempo.
Ogni Stato adotta i propri criteri per l’attribuzione della cittadinanza mediante norme giuridiche adottate dagli Stati stessi. Da tale considerazione si può ricavare la seguente successione logica. Il concetto di popolo presuppone il concetto di cittadinanza che a sua volta presuppone il concetto di di Stato, come produttore di norme giuridiche. Quindi lo Stato in quanto titolare del potere di creare diritto consente di definire da un punto di vista giuridico il popolo, e non viceversa.
Territorio
Anche se di solito non esiste una specifica norma giuridica che indichi quali sono i confini del territorio statale. Tali confini risultano da atti giuridici di diritto internazionale posti in essere in diversi momenti storici dai vari stati: si pensi ai trattati di pace soprattutto, ma anche gli atti di annessione, unificazione, accessione. Quindi per i confini del territorio di uno stato si presuppone l’individuazione dei suoi confini e di atti di diritto internazionale, che presuppongono uno Stato già esistente.