Le altre leggi costituzionali alle quali si riferisce l’articolo 138 sono anzitutto quelle previste espressamente da specifiche disposizioni della costituzione, su determinati oggetti rispetto ai quali, quelle disposizioni danno luogo ad altrettanti casi di riserva di legge costituzionale.

Inaccettabile è la tesi secondo la quale le altre leggi costituzionali hanno ampliato il numero delle materie che pur non essendo contenute nella costituzione in senso formale, rivestono il carattere della costituzionalità materiale.

 Tuttavia l’affermazione è smentita da un duplice punto di vista:

♦ In sede logica perché di per sé la circostanza che la costituzione abbia disciplinato solo in parte un oggetto, rimettendosi per le minute regole di attuazione di esecuzione alla legge, prova in via di principio che solo la parte dell’oggetto posto in costituzione è materialmente costituzionale.

♦ In sede di interpretazione testuale perché è la costituzione stessa in tali circostanze a rivestire rigidamente le leggi ordinarie ed in alcuni casi addirittura contrappone a questo diverso strumento la legge costituzionale.

In questo senso la previsione espressa da parte di disposizioni della costituzione, di materie riservate alle leggi costituzionali dovrebbe portare ad escludere che nè possano sussistere altre individuabili sulla base di un criterio così vasto così difficilmente definibile sul piano concreto quale quello della costituzione materiale. Inoltre dal rilievo che tra i casi di riserva di legge costituzionale sono comprese materie aventi carattere della costituzionalità materiale dovrebbe desumersi che soltanto per esse non per altri l’ordinamento ha inteso stabilire in via di principio la necessità e non invece la semplice facoltà di osservare tutto.

La negazione di una separazione di competenza tra leggi di revisione della costituzione e leggi costituzionali, comporta, che ogni legge costituzionale contiene in sé, una legge di revisione. Da ciò consegue che per esse sussistono i cosiddetti limiti della revisione costituzionale.

Resta altresì dimostrata la possibilità di rotture della costituzione cioè di deroga per fattispecie determinate ad una norma della costituzione, che rimane in vigore per tutte le altre fattispecie da esse regolate poiché, essendo la deroga nient’altro che un’abrogazione parziale, la potenziale capacità delle leggi costituzionali di abrogare le disposizioni della costituzione comporta un’eguale capacità di apportarvi deroghe.

Sembra pertanto che si possa escludere che nel nostro ordinamento le leggi costituzionali di deroga, incontrino in determinate ipotesi limiti diversi da quelli che si pongono per la revisione costituzionale. Per contro le uniche ipotesi nella quale sussistono per le leggi costituzionali limiti diversi ed aggiuntivi rispetto ai limiti che valgono per le leggi di revisione costituzionale sembra essere quella relativa alle leggi costituzionali, con le quali, ai sensi dell’articolo 116 della costituzione, sono stati adottati gli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

Tali leggi attribuendo forme e condizioni particolari di autonomia alle cinque regioni elencate nell’articolo 116, devono ritenersi autorizzati, per il raggiungimento di quel fine, ad apportare deroghe soltanto alle disposizioni stabilite in generale, per tutte le regioni del titolo V, della costituzione. È da escludere la possibilità di derogare a quelle disposizioni dello stesso titolo V, che caratterizzano l’istituto regionale nelle sue linee fondamentali, perché deroghe del tipo indicato sono implicitamente vietate dall’articolo 116 che vincola gli statuti regionali speciali ad operare nell’ambito del concetto di autonomia programmato dall’articolo 5, e ribadito dall’articolo 115

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