Tuttavia problema di fondo rimane sempre lo stesso: quali misure e con quale grado di vincolatività può prescrivere limiti nei confronti di fonti successive aventi il suo stesso grado gerarchico?

La soluzione al problema è stata trovata dalla dottrina tedesca, secondo cui le condizioni di validità di una norma possono essere stabilite soltanto da una norma di grado superiore; ne consegue la superiorità gerarchica delle norme sulla produzione rispetto alle norme così prodotte e l’inammissibilità per una norma, di regolare autonomamente sia le condizioni della propria formazione, che della propria modificabilità. Alla base dell’affermazione secondo cui le norme sulla produzione devono sempre considerarsi gerarchicamente superiori alle norme così prodotte, vi è, l’esigenza molto concreta di rendere vincolanti le prime nei confronti delle seconde. Esigenza, pienamente condivisibile poiché attribuire carattere meramente direttivo alle norme sulla produzione, eliminerebbe, la loro funzione di regole procedimentali finalizzate alla riconoscibilità formale delle norme successivamente create.

Laddove si riuscisse a dimostrare la possibilità che le norme sulla produzione sono vincolanti nei confronti della norme così prodotte in una situazione di parità gerarchica tra le norme suddette.

Tale dimostrazione già stata data nel paragrafo precedente.

Le norme costituzionali sul procedimento così come le corrispondenti norme ordinarie, in regime di costituzione flessibile, possono essere abrogate in modo espresso per il futuro soltanto da leggi approvate nelle forme e nei modi da esse previsti.

Prima di risolvere il problema, sono necessarie alcune premesse:

  • Vincoli formali sono vincoli esclusivamente procedimentali;
  • vincoli sostanziali attengono invece al contenuto in senso lato dell’atto normativo, sono quindi comprensivi tanto di vincoli nei confronti delle specifiche disposizioni, quanto dei vincoli alla capacità abrogativa del suddetto atto normativo.

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