Lo Stato stesso in quanto ordinamento mancherebbe di effettività se non sussistesse un “territorio nazionale”. Ma ciò non significa che il rapporto fra Stato e territorio sia comparabile a quello intercorrente fra la persona fisica ed il corpo di essa, sicché il territorio formerebbe per lo Stato l’oggetto di un diritto sulla propria persona. Chi ragiona in questi termini non considera, infatti, che personificato non è già lo stato-ordinamento bensì lo stato-soggetto.
D’altro canto non è neppure accettabile l’idea che sul proprio territorio lo Stato sia titolare di un diritto reale. Quanto ai diritti reali spettanti allo stato-soggetto, è agevole notare che il demanio ed il patrimonio dello Stato stesso non comprendono altro che una minor parte del complessivo territorio nazionale. Ne segue che “il territorio è un dato esteriore rispetto allo Stato”, soprattutto per che lo intenda come istituzione o come ordinamento giuridico.
Per territorio si intende il luogo della sovranità statale, entro il quale lo Stato dispone dello jus escludendi alios.
Nella dottrina internazionalistica domina ormai l’opinione che il mare territoriale faccia parte integrante del territorio dello Stato; ma resta aperto il problema dei limiti esterni di esso. Il limite delle tre miglia marine, che pareva costituire la regola da rispettare in tal campo, risulta superato anch’esso; oggi sembra imporsi la regola delle dodici miglia, cui s’è adeguata l’Italia. Tuttavia il limite del mare territoriale può essere oltrepassato di molto ai fini della tutela e dell’esplicazione di particolari diritti spettanti allo Stato medesimo. È questo il caso dei diritti di pesca.
Varie dichiarazioni di stati sudamericani ed africani affermano il principio che i diritti sulla pesca sono esclusivamente esercitabili da parte statale fino a duecento miglia dalla costa: entro quest’ambito gli Stati costieri dispongono, cioè, di un diritto esclusivo di sfruttamento del fondo marino. Più arretrato è lo stadio della disciplina internazionalistica concernente i limiti della sovranità statale sullo spazio sovrastante il territorio; non si tiene conto ad esempio dello spazio eccedente l’atmosfera, con particolare riguardo ai satelliti artificiali, i quali attendono ancora un’apposita normativa.