La Costituzione si limita a stabilire che le due Camere (dei Deputati e del Senato) sono elette a suffragio universale e diretto e che le elezioni per quella del Senato si svolgono su base regionale. La fisionomia dei sistemi di elezione è quindi lasciata alla legge ordinaria (al Parlamento).

Sino al 93 le due Camere del Parlamento erano elette con un sistema proporzionale. Recentemente tale sistema è stato messo sotto accusa perché ritenuto causa fondamentale delle disfunzioni del sistema italiano, in quanto alimentava la frammentazione e ostacolava la governabilità.

Grazie ad alcuni referendum (importante quello del 93, che fece registrare il più alto numero di sì), con una legge del ’93 s’introdusse un sistema maggioritario con correzione proporzionale.

Sistema elettorale per la Camera dei Deputati: con la legge del ’93 s’introdusse un sistema maggioritario con correzione proporzionale. I 630 seggi sono divisi in 2 quote: una pari al 75% (475 seggi) assegnati con il maggioritario in collegi uninominali(dove si vota 1 sola persona ed è eletto deputato chi ottiene + voti in ogni collegio; l’altra pari al 25% (143 seggi meno i 12 assegnati alla “circoscrizione Estero”) eletti con il proporzionale con  sbarramento del 4%.

Il territorio italiano è diviso in 26 circoscrizioni elettorali (diversi dai collegi) , la maggioranza delle quali corrisponde al territorio di una regione, tranne Lombardia che ne ha 3, Veneto, Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia che ne hanno 2. I seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni in base al numero degli abitanti risultanti dall’ultimo censimento. Il numero dei deputati può quindi variare da un’elezione all’altra in base ai movimenti demografici. I seggi di ogni circoscrizione vengono divisi in 2 gruppi 75% maggioranza, 25% proporzionale. La Valle d’Aosta ha un seggio solo con maggioritario. Le votazioni per il maggioritario e il proporzionale si svolgono contemporaneamente, con 2 schede: una per l’elezione del candidato al collegio uninominale, l’altra per l’attribuzione dei seggi col metodo proporzionale.

Elezione del 75% maggioritario: per eleggere i 475 deputati, il territorio di ogni circoscrizione è diviso in collegi uninominali tanti quanti sono i deputati da eleggere con sistema maggioritario. Ogni collegio elegge un solo deputato. Chiunque si può candidare a 2 condizioni:

1)la presentazione deve essere sottoscritta da almeno 500 cittadini di quel collegio,

2) la candidatura deve essere collegata ad 1 o + partiti.

È possibile che più patiti si associno (max 5) per presentare 1 candidato. Non ci si può candidare in + collegi. Finite le votazioni, le schede vengono scrutinate e si sommano i voti. Viene eletto deputato che ha ottenuto + voti. Non è richiesta alcuna maggioranza, quindi un candidato può vincere con il 30 % dei voti.

 Elezione del 25% proporzionale: viene presentata una lista di  candidati che può comprendere un numero di candidati pari ad 1/3 dei deputati da eleggere in quella circoscrizione. Possono essere inclusi anche quei candidati presentati nei collegi uninominali (col maggioritario). Ogni elettore esprime la sua preferenza per il partito e non per il candidato, i voti ottenuti da ogni partito in ciascuna circoscrizione vengono sommati a livello nazionale, una volta eliminati i partiti che non hanno raggiunto il 4 % (clausola di sbarramento) e messo in atto lo scorporo (serve per correggere i risultati ottenuti col maggioritario, i partiti già eletti subiscono una penalizzazione), vengono assegnati i seggi sul piano nazionale alle liste in proporzione alle cifre elettorali di ciascuna.

Per designare i deputati eletti si segue l’ordine delle liste presentate nelle singole circoscrizioni. L’ordine dei candidati è quindi importante e questo è un grosso potere in mano ai partiti che decidono le liste.

Si va alle elezioni suppletive, se il seggio di un deputato, in un collegio uninominale, diventa vacante (per morte o dimissioni), viene indetta una nuova elezione in quel collegio entro 90 gg. dalla data della vacanza. Se il seggio vacante appartiene alla quota eletta con il proporzionale subentra il primo dei non eletti.

Per ripartire i seggi si procede nel seguente modo. L’Ufficio centrale circoscrizionale (Corte d’Appello o Tribunale di riferimento) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto più voti , mentre per assegnare i seggi residui con metodo proporzionale si usa la formula elettorale proporzionale del metodo del quoziente rettificato.

 Il sistema elettorale per il Senato: introdotto con il referendum del 1993, è molto simile a quello della camera, infatti anche qui i 315 seggi del senato sono assegnati con il 75% al metodo maggioritario e il 25% a quello proporzionale. La principale differenza è che l’elettore ha a disposizione una sola scheda, quella per scegliere il candidato nell’ambito del proprio collegio. La ripartizione del 25% proporzionale avviene sulla base dei risultati di quell’unica elezione sommati a livello regionale. I seggi sono assegnati alle regioni in proporzione alla popolazione. Nessuna regione può avere un numero minore di 7 senatori, tranne il Molise con 2 e Aosta con 1. I seggi assegnati vengono divisi in 2 gruppi: i 3/4 (232) sono destinati all’elezione diretta dei collegi, 1/4 (83) alla distribuzione proporzionale.

Le regole per l’elezione nei collegi sono simili a quelli della Camera: ogni Regione è divisa in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere col maggioritario. Viene eletto senatore il candidato con + voti.

Si passa, poi, ad eleggere i senatori col proporzionale: i voti ottenuti da ogni singolo partito nei collegi viene sommato a livello regionale e si dividono i seggi in modo proporzionale tra i vari patiti.

Vengono eletti senatori i primi non eletti nei collegi uninominali.

In questo sistema non è previsto lo sbarramento, anche se bisogna osservare che l’assegnazione, fatta a livello regionale, esclude i partiti + piccoli. I piccoli partiti che rischiano di non ottenere nessun senatore se non si alleano con partiti + grandi o tra i loro.

Esaurite le votazioni il Presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto per ciascun collegio il candidato con più voti, mentre per l’assegnazione dei seggi residui con metodo proporzionale l’Ufficio elettorale regionale procede col metodo d’Hont.

 Le conseguenze delle nuove leggi elettorali: sono state applicate 2 volte, nelle elezioni del 1994 e del 1996.

Lo scopo era di favorire alleanze e coalizioni tra partiti per garantire una maggiore stabilità. Per le elezioni nei collegi uninominali (75%) i partiti si sono schierati in 2 coalizioni principali: una di sinistra ed una di destra.

Ogni coalizione ha presentato un candidato. In queste elezioni alcuni partiti hanno preferito rimanere fuori dalle coalizioni ed hanno presentato i propri candidati. Per quelle invece della quota proporzionale, tutti i patiti si sono presentati per conto proprio e solo 7 nel 94 e 8 nel 96 hanno superato lo sbarramento del 4%. Il sistema ha però, nel complesso, permesso la formazione di una maggioranza di Governo.

Nel 94 di destra (polo delle libertà) con la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera. Nel 96 la coalizione di sinistra (ulivo). Tutte e due erano comunque fragili per la presenza di partiti con posizioni diverse.

I sistemi elettorali non possono fare i miracoli, possono solo indurre i partiti ad allearsi, ma non possono cancellare le divisioni presenti nella società.

 La qualità di parlamentare si acquista all’atto della proclamazione degli eletti che costituisce l’atto finale del procedimento elettorale. Tale acquisizione è però ancora provvisoria in quanto subordinata alla c.d. verifica dei poteri, (art. 66 Cost.) ossia il controllo effettuato dalla stessa camera di appartenenza sulla legittimità delle operazioni elettorali e l’inesistenza di fattori di ineleggibilità e incompatibilità.

 Il disegno di legge n.3633 approvato il 14 dicembre 2005, successivamente trasformato nella legge 270/2005 il 21 dicembre 2005, ha riportato il sistema al proporzionale, ma con un premio di maggioranza eventuale, ovvero che scatta solo a determinate condizioni. Entro il trentesimo giorno antecedente la date delle elezioni gli Uffici centrali elettorali comunicano l’elenco delle liste ammesse ed entro il ventesimo giorno previo accertamento delle dichiarazioni rese le pubblica sulla gazzetta ufficiale. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione proporzionale dei seggi dev’essere sottoscritta da almeno 1.500 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e non più di 3.000 nelle circoscrizioni fino ad 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e non più di 4.500 nelle circoscrizioni oltre 1.000.000 di abitanti. Nessuna sottoscrizione è richiesta ai partiti costituiti in gruppi presso le camere o ai partiti che abbiano effettuato dichiarazioni di collegamento con gruppi che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni al parlamento europeo.Per la Camera dei Deputati la legge prevede l’elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati viene raggiunto eleggendo i 13 deputati mancanti mediante altre leggi (1 nella Regione Valle d’Aosta e 12 nella circoscrizione estero). A ciascuna circoscrizione viene attribuito un numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione. Per le elezioni alla Camera si distinguono tre sistemi:

  • La circoscrizione Estero è divisa in ripartizioni, ciascuna delle quali elegge i deputati a lei assegnati con il sistema proporzionale puro, senza sbarramenti né premi di maggioranza;
  • La Valle D’Aosta elegge un deputato col sistema maggioritario;
  • Per le altre 19 regioni, i partiti possono coalizzarsi fra loro e per l’assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere, sommando i voti di tutte le 19 regioni, almeno il 10% dei voti validi espressi e almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 2%. Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno il 4% dei voti. Per le liste coalizzate, esiste una soglia di sbarramento del 2%: i seggi all’interno di ciascuna coalizione sono assegnati tra le liste che hanno raggiunto questa soglia, quelle sotto soglia ma rappresentative di minoranze linguistiche e la migliore lista sotto soglia. È previsto inoltre un premio di maggioranza che scatta nel caso in cui una coalizione o singolo partito abbia ottenuto, sommando i voti di tutte le 19 regioni, la maggioranza relativa. Il premio prevede l’assegnazione ad essa di 340 seggi, se col normale criterio proporzionale i seggi assegnati sarebbero di meno. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre coalizioni e liste.

Per il Senato della Repubblica il meccanismo è simile. La nuova legge disciplina l’assegnazione di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti viene raggiunto con l’assegnazione mediante altre leggi di 1 seggio in Valle d’Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero. I 301 seggi risultano come somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni d’Italia sono state già considerate Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), a ciascuna di esse assegnati in base alla popolazione e ai vincoli costituzionali. Anche per il Senato si distinguono tre sistemi:

  • La circoscrizione Estero elegge 6 senatori, come previsto dalla Costituzione, con lo stesso sistema usato per i deputati;
  • La Valle D’Aosta e il Trentino Alto Adige eleggono i propri senatori (la Valle D’Aosta ne elegge uno, come previsto dalla Costituzione) col sistema maggioritario, per preservare le minoranze linguistiche, come richiesto dalla Costituzione:
  • Le altre 18 regioni eleggono i propri senatori su base regionale con sistema proporzionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni, partendo dal numero minimo di sette seggi ciascuna, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione; il numero esatto di seggi assegnati ad ogni regione viene emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Fa eccezione il Molise, al quale la Costituzione assegna 2 senatori. I partiti possono coalizzarsi e per l’assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere almeno il 20% dei voti validi espressi a livello regionale ed almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 3%. Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno l’8% dei voti validi espressi, sempre a livello regionale. Nella ripartizione dei seggi su base regionale all’interno delle coalizioni sono ammesse solo le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi a livello regionale. Anche il premio di maggioranza al Senato è su base regionale; la lista o coalizione avente la maggioranza relativa dei voti in una regione ottiene il 55% (arrotondati per eccesso) dei seggi assegnati a quella regione, se col normale criterio proporzionale ne otterrebbe di meno. La ripartizione dei seggi avviene seguendo il metodo del quoziente corretto e dei resti più alti, sia al senato che alla camera, con la differenza che nel primo caso la ripartizione avviene a livello regionale nel secondo a livello nazionale. L’ufficio elettorale centrale procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale CE (nazionale o territoriale) di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle CE di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire N, ottenendo così il quoziente elettorale QE (nazionale o territoriale); del QE si considera solo la parte intera. Divide poi la CE per QE. La parte intera di tale quoziente rappresenta il numero dei seggi da attribuire alla lista o coalizione di liste. Infine, va notato che al Senato non è assicurata la maggioranza dei seggi alla coalizione che ha ottenuto più voti, poiché i singoli premi regionali potrebbero neutralizzarsi a vicenda e può sia lasciare uguale, sia aumentare che diminuire il numero dei seggi ottenuti da una certa coalizione. Non è nemmeno garantito, quindi, che nei due rami del Parlamento si formi la stessa maggioranza. Infatti, nel caso del senato, il premio di maggioranza rende il risultato dipendente da un elevato numero di fattori variabili che lo rendono di fatto imprevedibile. Sia per la Camera, sia per il Senato, il metodo di voto consiste nell’apporre una croce solo sopra il simbolo di un partito. Non è prevista la possibilità di scrivere una preferenza all’interno di un partito in quanto le liste sono bloccate e i seggi destinati ad ogni partito saranno assegnati in ordine ai primi candidati della lista, nell’ordine stabilito dalle segreterie dei partiti. La riforma impone l’individuazione del capo della coalizione che è preposto al perseguimento del programma elettorale, del quale programma la riforma dice poco o nulla. Tale individuazione può sembrare a prima vista in contrasto con l’art.92 c.2 che recita “ Il P.d.R. nomina il P.d.C….”; quindi in astratto il P.d.R. potrebbe in astratto nominare come P.d.C. una terza persona che non sia il capo della coalizione.

A questo punto possiamo riassumere le differenze fra le due Camere:

è richiesta un’ età diversa per l’ acquisizione dei diritti di elettorato attivo e passivo;

la Camera dei deputati è composta da 630 membri; il Senato da 315, più i senatori di diritto e a vita;

il rapporto rappresentativo è più elevato per il Senato rispetto alla Camera;

i relativi sistemi elettorali sono parzialmente diversi;

la Camera dei deputati è interamente elettiva mentre del Senato fanno parte anche i senatori di diritto e a vita.

Altri tratti distintivi relativi alla organizzazione interna ed al modo di esercizio delle funzioni sono poi contenuti nei regolamenti parlamentari.

Alcune categorie di persone che ricoprono determinati uffici non possono candidarsi all’ ufficio di deputato o senatore, mentre per i componenti di altre categorie è stato stabilito che essi non possano ricoprire contemporaneamente l’ ufficio di parlamentare e un altro ufficio e debbano pertanto, scegliere tra i due. Nel primo caso avremo l’ ineleggibilità, nel secondo l’ incompatibilità.

Appena proclamato eletto, il parlamentare assume immediatamente la qualità di deputato o senatore ed il relativo status, e può esercitare le funzioni inerenti al suo ufficio. La verifica delle elezioni si svolge in due fasi, il controllo di deliberazione e il giudizio di contestazione, ad opera di due giunte distinte .

 

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