Al di sopra degli ordinamenti statali vi sono gli ordinamenti internazionali che, rappresentando le comunità internazionali, si creano appunto al di sopra degli Stati. Tutti gli Stati che vi prendono parte conservano la propria sovranità, ponendosi su uno stato paritario, e quindi, non essendoci stati di subordinazione, non sono previste sanzioni di nessun tipo. Le norme del diritto internazionale, che hanno carattere principalmente consuetudinario o, al massimo sono il risultato di una convenzione tra gli Stati (pattizie), vincolano soltanto gli Stati e non i cittadini che ne fanno parte, in quanto non entrano direttamente dell’ordinamento nazionale, ma, per farlo, devono essere recepite tramite un atto fonte.

Per recepire le norme e dunque inserirle nell’ordinamento statale è necessario un procedimento, riassumibile in tre fasi:

  • viene stipulato l’accordo internazionale tra uno o più Stati.
  • in base alle caratteristiche di tale accordo si assiste a due conseguenze diverse:
    • se l’accordo è particolarmente importante viene ratificato dal Capo dello Stato che, in alcuni casi, deve avere l’autorizzazione del Parlamento (art. 80).
    • se l’accordo è di poco conto, questo può entrare nel nostro ordinamento semplicemente mediante un regolamento governativo.
  • viene creata una fonte interna che recepisce l’accordo (fonte interna di recepimento).

In molti casi tale atto di recezione non si dilunga nel riportare tutte le norme scritte nell’accordo, ma si limita al cosiddetto ordine di esecuzione , clausola che rinvia alle norme internazionali, talvolta interna alla stessa legge che autorizza la ratifica.

 L’Italia è stata uno dei pochi Paesi in grado di intraprendere la nuova esperienza comunitaria senza dover apportare delle modifiche alla propria Costituzione, e questo grazie principalmente alla lungimiranza dei costituenti che avevano in parte ipotizzato uno scenario aperto a livello internazionale. In particolare due norme hanno reso l’Italia un caso così eccezionale:

  • l’art. 10 co. 1, che stabilisce l’adattamento spontaneo dell’ordinamento italiano alle norme internazionali.
  • l’art. 11, che stabilisce il consenso ad aderire a organizzazioni che obblighino a limitare la sovranità per poter realizzare finalità meritevoli.

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