Prevedono il seguente calendario:

 Entro il 30 giugno il governo presenta alle camere il documento di programmazione economico- finanziaria DPEF, definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale; le commissioni di bilancio di ciascuna Camera, sentito il parere delle altre commissioni permanenti, per le parti di loro competenza, e della commissione parlamentare per le questioni regionali, presentano alle rispettive assemblee una relazione; ciascuna assemblea discute il DPEF, sulla base del suddetta relazione, e lo approva votando una risoluzione che può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso.

 Entro il 30 settembre il governo presenta il disegno di legge di approvazione del bilancio e il disegno di legge finanziaria;

Entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza e le commissioni permanenti di ciascuna Camera iniziano un pre-esame degli stati di previsione di rispettiva competenza; allo stesso tempo le commissioni di bilancio di ciascuna Camera, iniziano l’esame generale dei disegni di legge di bilancio.

 Dal momento dell’effettiva distribuzione dei testi inizia la “sessione di bilancio”, intendendosi con tale termine un arco temporale di 45 giorni per la Camera investita per prima e di 35 giorni per la Camera che interviene per seconda.

Per rispettare i tempi, la Camera sospende ogni deliberazione da parte dell’assemblea e delle commissioni in sede legislativa, su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate; possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti legge, ai disegni di legge collegati,  di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali o di ricevimento o attuazione di atti normativi della comunitĂ  europea.

 Al Senato  la normativa è per un verso piĂą restrittiva, perchĂ© il divieto riguarda non l’esame, ma la stessa possibilitĂ  di iscrivere all’ordine del giorno della commissione e dell’assemblea dei progetti di legge che comportino variazioni di spese e di entrate, ma non si applica all’esame degli altri progetti di legge, aventi carattere di assoluta indifferibilitĂ , secondo le determinazioni adottate all’unanimitĂ  dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

 Il disegno di legge di approvazione del bilancio ed il disegno di legge finanziaria sono assegnati congiuntamente per l’esame generale alla commissione di bilancio, per l’esame delle parti di rispettiva competenza dei singoli stati di previsione, alle commissioni competenti per materia entro i termini fissati dai regolamenti parlamentari, queste ultime trasmettono in relazione ad eventuali emendamenti alla commissione di bilancio, che a sua volta, approva e trasmette la propria relazione generale all’assemblea. Gli emendamenti possono essere compensativi, cioè che prevedono da una parte una diminuzione delle entrate e dall’altra una corrispettiva diminuzione delle spese, oppure non compensativi quando comportano variazioni di singoli stati di previsione delle entrate o delle uscite.

 All’assemblea dopo aver discusso congiuntamente i due disegni di legge, procede alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge e di approvazione del bilancio, senza però votarlo nel suo complesso; subito dopo si procede, sia alla votazione degli articoli, che alla votazione finale del disegno di legge finanziaria.

 Il governo, a seguito dell’approvazione di tale disegno di legge, presenta la cosiddetta “nota di variazione”, un provvedimento cioè tendente a riversare nel bilancio le determinazioni assunte con l’approvazione del disegno di legge finanziaria. Poi via di nuovo la votazione finale del disegno di legge, di approvazione del bilancio, nel testo così modificato.

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