A norma dell’art. 135 è eletto dalla corte fra i suoi componenti. Rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta (scrutinio segreto con distruzione delle schede). Se nessuno riporti maggioranza, si procede ad una nuova votazione e dopo questa si va al ballottaggio tra i due più votati. Viene eletto chi ha riportato più voti. In caso di parità è eletto il più anziano in carica ed in mancanza il più anziano in età.
Il criterio di scelta secondo “l’anzianità in carica” è stato adottato per consentire a tutti i giudici l’accesso alla carica.
Poteri :
1) rappresenta la corte ed esercita poteri di esternazione
2) sovrintende alle attività delle commissioni,fissa con decreto il giorno delle udienze pubbliche e convoca la corte se nessuno si costituisce, può convocare la corte in consiglio; regola la discussione e può determinare i punti sulla quale si deve svolgere
3) provvede ad indagini ed interrogazioni
4) Nomina nei giudizi di legittimità un giudice per l’istruzione e la relazione della causa tenendo conto delle competenze specifiche del giudice e convoca la corte entro 20 giorni per la discussione
5) preside le sedute, dirige gli uffici amministrativi e ha poteri di polizia
6) può con provvedimento motivato dimezzare i termini dei provvedimenti;
7) nelle deliberazioni vota per ultimo perché il suo voto è prevalente. Nei giudizi di accusa in caso di voto in parità prevale quello più favorevole all’imputato.
8) Sottoscrive le sentenze e le ordinanze
Esistono poi:
a) vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento
b) il giudice anziano che è supplente del vicepresidente
c) il giudice delegato, che rappresenta l’organo ed è scelto di volta in volta dal presidente
d) commissione per gli studi, regolamenti e biblioteca
e) ufficio di presidenza con funzioni finanziarie