Il Presidente del Consiglio, dopo aver proposto al Presidente della Repubblica la nomina dei ministri, dirige la politica generale del Governo e ne diventa responsabile, contribuendo a mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo (art. 95 co. 1). Questo potere lo rende il centro propulsivo del Governo e gli permette di usufruire dei seguenti poteri direzionali, indicati nell’art. 5 della legge n. 400 del 1988:
in nome del Governo
- tiene i rapporti con il Parlamento.
- presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa.
- coordina il seguito delle sentenze della Corte costituzionale.
in nome proprio
- indirizza ai ministri le direttive politiche e amministrative.
- coordina e promuove l’attività dei ministri.
- controlla gli atti dei ministri.
- concorda le dichiarazioni fatte dai ministri che possono impegnare la politica generale del Governo.
- promuove e coordina le politiche comunitarie e i rapporti con le Regioni.
I limiti impliciti allo stesso art. 95 sono principalmente due:
- il Presidente del Consiglio propone le nomine dei ministri, ma non può fare lo stesso con le revoche.
- il Presidente del Consiglio ha una responsabilità condivisa collegialmente con i ministri, cosa che almeno in parte attenua la sua primazia.
Il Presidente del Consiglio è capo della struttura organizzativa detta Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 95 co. 3), anch’essa disciplinata nella struttura, nelle funzioni e nell’organizzazione burocratica dalla legge n. 400 del 1988 che ha attuato in concreto l’art. 95 co.3. Inseguito anche al decreto legislativo n. 303 del 1999, che ne ha potenziato le funzioni autonome,la Presidenzadel Consiglio risulta titolare di funzioni:
- di direzione politica.
- di rappresentanza del Governo nei confronti di altre istituzioni o organismi.
- di coordinamento dell’attività normativa e amministrativa del Governo.
Al Presidente del Consiglio è attribuita la possibilità di disciplinare sia la struttura della Presidenza, sia l’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza stessa, essendo titolare di un’autonomia regolamentare superiore non solo a quella dei ministri, ma anche a quella del Consiglio dei ministri.