Il generale conferimento di potestà regolamentare al governo, compiuto dall’articolo 17, necessita di integrazioni, quando la suddetta potestà regolamentare si riferisca a leggi. Quando invece il rapporto sia tra un decreto legislativo e il successivo regolamento, la necessità di una specifica norma di utilizzazione viene meno, così come non sussiste per l’ulteriore fattispecie prevista che è l’esecuzione dei regolamenti comunitari, poiché in questo caso il rapporto non è tra regolamento e legge, ma tra regolamento e atti che rimangono esterni all’ordinamento italiano.
Laddove l’articolo 17 della legge400 havoluto condizionare l’esercizio del potere regolamentare ad una previo e specifico intervento della legge lo ha detto espressamente come nel caso dei regolamenti ministeriali, dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti in delegificazione.
La previsione di uno esplicito conferimento da parte della legge del potere di adottare regolamenti ministeriali, infatti da un lato ha lo scopo di limitare in generale tale potere escludendo che possono esservi regolamenti ministeriali assimilabili a regolamenti governativi indipendenti, abilitati, a stabilire e a disciplinare autonomamente materie non disciplinate dalla legge, né ad essa riservate; dall’altro esclude che a singoli ministri, il suddetto potere regolamentare possa essere conferito dal governo invece che dalla legge.
Per quanto attiene ai regolamenti di organizzazione, il previo intervento della legge è indispensabile per soddisfare il vincolo della riserva relativa di legge posto dall’articolo 97.
Per i regolamenti in delegificazione infine l’intervento della legge è reso necessario in dipendenza del fatto che come si vedrà meglio nel paragrafo seguente la legge suddetta, oltre ad autorizzare l’esercizio della potestà regolamentare del governo, dispone anche l’abrogazione delle norme legislative vigenti.