L’art 137 fa rinvio ad una legge costituzionale ( 1/1948) per la determinazione di condizioni forme e termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e ad una legge ordinaria ( 87/1953 ) per le altre norme sulla costituzione e funzionamento della corte.

La legge costituzionale citata predispone solo 2 vie d’accesso al giudizio della corte:

  1. via incidentale o di eccezione → quando la questione di legittimità viene sollevata nel corso di un giudizio ed innanzi ad 1 autorità giurisdizionale
  2. via d’azione a principale → è data la facoltà di presentare direttamente un ricorso di incostituzionalità di leggi statali e regionali rispettivamente allo stato e alle regioni.

I cittadini non possono impugnare direttamente, davanti alla corte, leggi o atti che ritengano lesivi di loro diritti costituzionalmente protetti, né le minoranza parlamentari o enti diversi da stato e regioni perché :

1) nel primo caso (cittadini)

a) in via ordinaria potrebbe aver conseguenze negative sul procedimento in via incidentale

b) in via preventiva, bloccando sul nascere la produzione di effetti lesivi costituzionali, potrebbe aumentare il carattere astratto del sindacato di costituzionalità poiché le esigenze che inducono a vagliare l’incostituzionalità di una legge non si sono presentate, quindi il fatto non ha ancora causato una lesione dei valori costituzionalità, anche se potrebbe dare l’opportunità di sanzionare subito l’invalidità di una legge prima che provochi eventuali danni.

2) nel 2 caso ( enti diversi da stato e regioni, es minoranze parlamentari) potrebbe creare un aumento del tasso di politicità dei giudizi che potrebbero venire strumentalizzati, la corte potrebbe cioè prendere delle posizioni di parte tradendo la funzione di garante imparziale di legalità costituzionale.

A) PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE

Il giudice della causa è l’introduttore del giudizio di costituzionalità, perché mette in rilievo gli elementi su cui si basa la questione di legittimità costituzionale

  1. di parte – istanza di parte – solitamente a tutela di situazioni giuridiche soggettive lese da atti legislativi incostituzionali
  2. d’ufficio , ad opera del giudice innanzi al quale ( giudice a quo) pende la causa

Alla corte si può accedere tramite una autorità giurisdizionale e in occasione o nel corso di un giudizio .

Sembra quindi che debbano essere contemporaneamente presenti un dato soggettivo ( l’autorità giurisdizionale ossia il giudice a quo ) e uno oggettivo ( un giudizio).

Secondo un Criterio oggettivo

Si intende per autorità giurisdizionale ogni autorità che eserciti una funzione qualificata come giurisdizionale ( sono esclusi quelli che svolgono attività amministrative ) cioè organi che ,anche se estranei all’organizzazione della giurisdizione e con compiti diversi, sono investiti di funzioni giudicanti, ammettendo la proponibilità della questione alla sezione disciplinare del CSM; alla commissione di ricorsi in materia di brevetti; alle commissioni tributarie; alle sezioni di controllo della corte dei conti (che opera un controllo esterno rigorosamente neutrale e disinteressato);innanzi al giudice di sorveglianza per l’esecuzione della pena; giudice istruttore in sede civile; al giudice per l’esecuzione immobiliare; Anche innanzi a se stessa può essere sollevata questione. Anche gli arbitri rituali, pur essendo estranei alla giurisdizione statale, possono sollevare questione.

La corte costituzionale ha riconosciuto a se stessa il titolo di giudice a quo sia nei giudizi ordinari che in quelli sulle accuse, mentre una decisione non è ancora stata presa per le autorità amministrative indipendenti.

criterio soggettivo

La giurisprudenza nega la legittimazione agli organi giudiziari i cui provvedimenti mancano di definitività, cioè non sono idonei a produrre la cosa giudicata es.il giudice che svolge attività preparatorie o istruttorie in procedimenti amministrativi e non “decisoria”.

È ammessa invece la legittimazione in sede di attività di volontaria giurisdizione, al giudice di sorveglianza sull’esecuzione delle pene, al giudice di pace etc.

Per complicare la situazione La corte distingue ancora tra:

  1. legittimazione in astratto ( che tiene conto della natura dell’organo → giudice ; e dell’attività → giurisdizionale )
  2. legittimazione in concreto ( il giudice competente al caso che è chiamato ad applicare la norma legge “indubbia”)

In tal modo si potrebbero confondere i concetti di legittimazione dell’autorità remittente ( cioè quella che solleva la qualcosa) e rilevanza della qualcosa che devono essere tenuti distinti.

La rilevanza ( che presuppone la legittimazione) attiene al rapporto tra norma e processo; la legittimazione riguarda natura e/o attività dell’organo in relazione al processo.

Il difetto di legittimazione determina l’inammissibilità della qualcosa.

 

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