Il procedimento prevede 2 fasi:
- Giudizio di costituzionalità à ha per oggetto la legittimità della richiesta referendaria, in relazione al rispetto del dettato costituzionale. Le richieste di referendum possono essere presentate all’ufficio centrale per il referendum ( UCR ) presso la corte di cassazione ogni anno dall’ 1ottobre al 30settembre ; l’UCR entro il 31ottobre si pronuncia con ordinanza sulla sussistenza di eventuali irregolarità delle richieste ed entro il 31dicembre decide definitivamente sulla legittimità. Spetta inoltra all’UCR controllare la regolarità delle firme ( 500.000), che la richiesta investa una legge , che non sia avanzata nell’anno antecedente la scadenza della legislatura o nei 6mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali, spetta di dichiarare cessate le operazioni referendarie una volta che la legge oggetto della domanda sia stata abrogata. Dubbi sorgono sulla natura dell’attività dell’UCR, se giurisdizionale ( in questo caso potrebbe essere sollevata innanzi all’UCR stesso una qualcosa relativa alle norme di legge che l’organo è chiamato ad applicare) o amministrativa, in tal senso si è espresso lo stesso UCR negando la propria natura giurisdizionale.
- Giudizio di ammissibilità à ha per oggetto l’ammissibilità del referendum. Ricevuta comunicazione dell’ordinanza, il presidente della corte costituzionale stabilisce il giorno della deliberazione ( in camera di consiglio) sull’ammissibilità del referendum e designa il giudice ( solitamente lo stesso relatore) che redige per iscritto, dopo la votazione, la decisione motivata. Fino a 3 giorni prima della deliberazione il delegato o i presentatori ed il governo possono depositare memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste referendarie, è stata in questo caso ammessa l’estensione del contraddittorio ad ogni soggetto diverso dai presentatori, cui è stata data la possibilità di depositare memorie senza che però ciò voglia dire assumere la qualità di parte interveniente ed alla sola condizione che non venga compromessa la scansione temporale del giudizio di ammissibilità.
La sentenza della corte costituzionale viene comunicata al PdR,P di camera e senato, P del CSM e dell’UCR e ai delegati e presentatori, dopo 5 giorni viene pubblicata (entro il 10febbraio).
Le pronunzie di illegittimità e ammissibilità vanno tenute distinte avendo le prima a riguardo la conformità al dettato costituzionale e le seconde la possibilità di svolgimento del referendum stesso. L’unico elemento in comune è la loro in impugnabilità.
Con la decisione di ammissibilità il procedimento davanti alla corte può dirsi concluso,mentre tocca al Pdr indire dietro delibera del cons dei min, con suo decreto il referendum in una domenica compresa tra il15 aprile e il 15 giugno, ed è egli stesso che proclama ,a referendum concluso,l’esito. Se l’esito è positivo proclama l’abrogazione della legge, se è negativo “ne da notizia” e non può essere avanzata proposta referendaria sul medesimo oggetto prima di 5 anni a meno che non sia stato raggiunto il quorum.
Inoltre in caso di modifica delle disposizioni legislative oggetto della richiesta, il referendum non avrà + luogo a condizione che però le modifiche non siano solo formali ma anche sostanziali , cioè investano contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.
CAUSE di INAMMISSIBILITA’ del referendum
a) Relative all’oggetto:
Si distinguono in espresse e tacite a seconda che la legge sfugga al referendum perché:
- inclusa nell’elenco dell’art 75
art 75. “ non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali…”
Esse compongono un numerus clausus, anche se secondo la corte, dovrebbero essere sottratte al referendum anche le disposizioni produttive di effetti collegati all’ambito di operatività di tali leggi, col rischio però di sottrarre all’abrogazione popolare un numero imprevedibile di leggi non espressamente richiamate dall’articolo stesso.
[es. il limite alle leggi tributarie potrebbe estendersi a leggi fiscali e finanziarie; al contrario le leggi di amnistia ed indulto, per le loro caratteristiche formali e sostanziali, escludono che provvedimenti privi di tali caratteristiche possano godere di uguale protezione; le leggi di autorizzazione alla ratifica “godono” di tale divieto per non esporre lo stato a responsabilità internazionali in conseguenza di 1 effetto provocato dal referendum stesso nei confronti di 1 impegno assunto con altri stati]
- caratteristiche proprie della legge
Ci si riferisce cioè a quelle leggi in suscettibili di abrogazione per proprietà formali e sostanziali:
- leggi costituzionali à sia per la formulazione letterale dell’art 75, che assoggetta a referendum solo le leggi e gli atti con forza di legge “ordinari”, sia per il fatto che se alcune leggi ordinarie si sottraggono al referendum, a maggior ragione, devono sfuggirvi le leggi approvate con procedura aggravata.
- leggi con forza passiva rinforzata (leggi atipiche e rinforzate)
- leggi a contenuto costituzionalmente necessario, che rappresentano l’unica modalità di attuazione possibile della costituzione, quindi venendo meno resterebbero automaticamente prive di effetti le corrispettive disposizioni costituzionali. Anzi, si può dire meglio che più che inammissibile è inutile dal momento che, anche a seguito dell’eventuale abrogazione rimarrebbero comunque in vigore le corrispondenti disposizioni costituzionali. Inoltre il giudizio di ammissibilità si trasformerebbe in un giudizio di costituzionalità avente ad oggetto l’esito della decisione popolare
B) Relative alla domanda
( con limiti collegati quindi alla formulazione del quesito):
Il referendum non può avere luogo laddove il quesito consti di una pluralità di domande eterogenee, carenti di matrice unitaria,discostandosi dagli scopi in vista dei quali il referendum era stato introdotto nella costituzione come strumento di genuina manifestazione della volontà popolare.
In questo caso l’impedimento attiene alla struttura stessa della domanda referendaria, cioè al modo con cui essa è formulata poiché l’elettore deve essere messo in grado di far luogo ad una scelta secca, un sì o un no.
È saldo pertanto nelle mani della corte il potere di definire e delimitare la fattispecie in cui la pronuncia popolare può avere luogo, avendo riguardo al modo complessivo di essere della materia regolata, che deve essere uniforme ed omogenea, o della domanda, che deve essere coerente nel senso di chiarezza, semplicità affinché il voto degli elettori non sia solo libero ma anche consapevole, e al nuovo requisito “teologico” consistente nella simultanea presenza di un animus abrogandi ed un animus novandi, cioè non si sceglie solo di abrogare o mantenere una disposizione ma anche si sostituirla, sicché il referendum si trasforma da strumento di legislazione negativa a positiva, di ricostruzione del sistema normativo lacerato dalla decisione popolare.
C) Relative agli effetti che si produrrebbero
La corte quindi esclude quei referendum che sembrano contrari alla costituzione. Questo limite però , a causa della sua flessibilità, è stato oggetto di varie e discontinue applicazioni.
[es. confronto tra 2 pronunzie del 2000:
- in materia di separazione delle carriere dei magistrati, la corte avverte che dopo l’abrogazione referendaria, il legislatore dovrà comunque intervenire per eliminare disarmonie o incongruità derivanti dalla parzialità dell’intervento abrogativo stesso, nonostante questo il referendum è dichiarato ammissibile;
- in materia di custodia cautelare, la corte evidenzia come la disciplina risultante dal referendum richiederebbe in ogni caso una riforma complessiva della giustizia penale, che non potendo essere fatta dal legislatore rivela l’inammissibilità della domanda referendaria ]