DURATA : Il periodo in cui le due Camere durano si chiama legislatura. Esso è di 5 anni.
L’art. 60.2 Cost. , in merito alla prorogatio (o principio di continuità), dispone che “la durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”. Inoltre,al fine di garantire la continuità funzionale del Parlamento, sempre facendo riferimento all’istituto della prorogatio, la Costituzione stabilisce che i poteri delle Camere scadute sono prorogati “finché non siano riunite le nuove Camere” (art.61.2). La prorogatio cessa con la “prima riunione delle nuove Camere”(art.61.1).
VALIDITA’ DELLA SEDUTA : La Cost. richiede la maggioranza dei componenti, ciò significa che il numero legale (quorum strutturale) della seduta si raggiunge con la presenza della metà + 1 dei deputati o dei senatori.
VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI : Salvo che la Cost. non preveda maggioranze diverse, essa si concretizza con la maggioranza dei presenti (quorum funzionale).
ASTENSIONISMO : astenuto è colui che al momento della votazione non si esprime né in modo favorevole, né in modo contrario, ma per l’appunto si astiene.
Per la Camera, i deputati che si astengono sono computati ai fini del numero legale, ma si considerano non presenti nel computo della maggioranza richiesta per le deliberazioni.
Per il Senato, chi è intenzionato ad astenersi si allontana fisicamente dall’aula, così da raggiungere un risultato analogo a quello della C. dei deputati.
MODALITA’ DI VOTO : La regola generale è quella secondo cui si procede con voto palese, l’eccezione è il voto segreto, a cui si fa ricorso per deliberazioni riguardanti persone, principi e diritti di libertà costituzionali, diritti di famiglia e della persona umana di cui all’art.32.2.
Per regola generale tutte le sedute delle Camere sono pubbliche. Il funzionamento del Parlamento deve essere informato al principio della pubblicità dei lavori parlamentari attraverso tutti i mezzi mediatici. Oggi è più facile grazie ad internet che dà la possibilità di consultare le banche dati delle due Camere.
Quando l’iniziativa governativa è privilegiata, anche sul piano procedurale, si parla di “corsie preferenziali”. Così i regolamenti di entrambe le camere prevedono, oggi, una “apposita sessione parlamentare di bilancio”, riservata all’esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci e del correlativo disegno di legge finanziaria.