La sub-delegazione legislativa si verifica quando la norma del decreto legislativo delega a sua volta una parte della disciplina delegata ad un successivo decreto legislativo (sub-delegazione legislativa), oppure ad un successivo regolamento amministrativo, (sub-delegazione regolamentare). Una parte della dottrina ritiene illegittimo il fenomeno della sub-delegazione in base al carattere imperativo della delega legislativa o per il principio della tassatività delle competenze tracciate dalla costituzione.
I limiti della sub-delegazione nei confronti dei regolamenti amministrativi.
In riferimento alla sub-delegazione regolamentare si era suo tempo problematicamente affermato che “si tratterà di vedere di volta in volta se una siffatta possibilità sia compatibile con i principi e criteri direttivi espressamente dettati dal Parlamento e, quando manchi qualsiasi indicazione al riguardo, una disciplina anteriormente vigente nel settore cui la delega si riferisce.”
Successivamente l’articolo 17 della legge 400 del 1988 ha stabilito che possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- l’attuazione e l’integrazione dei decreti legislativi recanti norme di principio.
L’articolo 17 conferma le conclusioni sulle quali si concorda, secondo le quali il decreto legislativo potrà autorizzare l’adozione del regolamento purché non sugli oggetti per cui la delega è stata conferita, sebbene su oggetti determinati e consequenziali; non potendo il governo degradare il potere attribuitegli né eludere il termine previsto dal suo esercizio.
Il regolamento amministrativo potrà intervenire soltanto su soggetti subordinati e consequenziali rispetto a quelli propri della delega legislativa; tale sub-delegazione, non dovrà costituire un escamotage per eludere il termine fissato dalla legge di delega.
Qualora poi il decreto legislativo autorizzasse l’ intervento di uno dei regolamenti previsti dall’articolo 17 legge 400 nel 1988, tale possibilità dovrebbe considerarsi ammissibile soltanto qualora essa sia prevista dalla legge di delega nel rispetto delle disposizioni stabilite.