Il Consiglio dei ministri, in seguito a varie riforme, ha mantenuto e rafforzato una propria funzione autonoma di garanzia dell’unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo, adottando tra l’altro un regolamento interno teso a fissare tutte le modalità dell’azione collegiale del Governo. Il Consiglio dei ministri è costituito dal:

  • Presidente del Consiglio dei ministri, detto anche primo ministro, temine che sottolinea la sua posizione superiore rispetto a quella degli altri ministri.
  • ministri, il cui numero non è fisso in quanto può corrispondere o meno al numero dei ministeri potendo essere:
    • inferiore quando un ministro ha responsabilitĂ  di piĂą di un ministero (dicastero).
    • superiore quando ci sono ministri senza portafoglio, ovvero ministri ai quali vengono delegate specifiche funzioni, ma che non hanno anche la responsabilitĂ  di un ministero.

Il numero dei ministeri al contrario è stabilito per legge e, dopo la XV legislatura che aveva portato il numero da dodici a diciotto, con la XVI si è ritornati alla quota di dodici, introdotta dalla riforma del 1999.

 Oltre a questi tre organi necessari, ovvero il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio e ogni singolo ministro, la legge n. 400 del 1988, nella riorganizzazione politica del governo, ha inserito all’interno del governo alcuni elementi facoltativi:

  • organi individuali:
    • i ministri senza portafoglio, di cui abbiamo parlato.
    • il vicepresidente (i vicepresidenti), ovvero un ministro con funzioni di collaborazione politica con il Presidente che è tenuto a sostituire, nel caso in cui quest’ultimo sia assente o temporaneamente impedito.
    • i sottosegretari di Stato che coadiuvano i ministri nello svolgimento delle loro funzioni sulla base di deleghe dei ministri stessi. Tali sottosegretari, pur non partecipando al Consiglio dei ministri (tranne il sottosegretario alla presidenza), sono stati istituzionalizzati come organi permanenti e di essi la legge, organizzando ciascun ministero, deve indicare il numero e le attribuzioni.
    • i viceministri, ovvero dei sottosegretari di Stato con competenze superiori ai quali vengono delegate delle aree di competenza dei ministeri. Tali viceministri che partecipano al Consiglio senza però esprimere il loto voto, possono essere al massimo dieci in ogni governo, pur non essendo titolari di alcuna funzione di indirizzo politico.
    • i commissari straordinari con funzioni temporanee.
    • gli alti commissari, con competenze che non rientrano nelle competenze dei singoli ministeri.
  • organi collegiali (ristretti):
    • il Consiglio di Gabinetto che ha il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio nella sua funzione di direzione della politica generale del Governo e di mantenere l’unitĂ  di indirizzo politico e amministrativo.
    • i comitati di ministri, composti da ministri o da sottosegretari, che svolgono un’attivitĂ  sussidiaria con rilievo solamente interno.
    • i comitati interministeriali, in cui confluiscono ministri con competenze diverse che collaborano tuttavia di concerto per l’emanazione di determinati atti complessi (es. CIPE comitato interministeriale per la programmazione economica).

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