Anche se in teoria tutti gli atti sono soggetti a sindacato di costituzionalità , noi ci soffermiamo in particolare sui vizi della “legge” per il suo ruolo di preminenza negli ordinamenti democratici ( provenendo questa dagli organi rappresentanti la volontà popolare).
La legge può essere viziata di :
- imperfezione = non consta di tutti gli elementi
- non vigenza = è incapace di spiegare i suoi effetti
- inefficacia = non spiega gli effetti
- inapplicabilità = non è ancora dotata di tutti gli elementi giuridici che le consentono un pieno spiegamento degli effetti
- ineffettività = manca l’osservanza media
6. Può inoltre essere nulla-inesistente in 2 casi:
a) quoad formam → non ha l’apparentia iuris ( cioè la forma della legge)
b) quoad substantiam → ha le fattezze esteriori della legge ma il suo contenuto è talmente difforme con l’ordinamento e con i suoi principi (costituzionali) da giustificarne l’irriconoscibilità e inosservanza e da rendere intollerabile la coesistenza con le altre norme.
Su questo vizio la dottrina è divisa fra quelli che ritengono che il vizio debba essere sanzionato dalla corte con effetti erga omnes, quelli che ritengono sia un diritto-dovere di tutti gli operatori giuridici che disapplicano gli atti in questione, e quelli che ipotizzano una sanzione plurima e della corte con effetti erga omnes, e dei giudici con effetti inter partes.
Il caso a) è abbastanza semplice perché in pratica l’atto è un “non atto” e viene praticamente ignorato, l’intervento della corte appare quindi superfluo poiché tutti concordano sull’inesistenza della legge
Nel caso b) si è parlato sia di un’invalidità -illegittimità costituzionale ( rilevabile dalla corte ) sia di un’invalidità -inesistenza ( rilevabile da tutti); secondo noi in questo caso l’atto (eversivo/sovversivo) è un qualcosa di + che illegittimo e incostituzionale, tanto da poterlo qualificare anticostituzionale perché ripugna l’idem sentire diffuso, lede la morale costituzionale, è in antitesi col nucleo duro della costituzione e l’intervento della corte può a volte essere tardivo o inadeguato ( per la forza del fatto eversivo/sovversivo) e talvolta inutile ( per la reazione sociale immediata e diffusa).
7. ulteriore vizio è quello dell’oscurità della legge cioè quando la legge è redatta in modo così maldestro da rendere difficile l’interpretazione. Nel caso di ipotesi gravi è possibile l’oscurità produce un vizio  di nullità -inesistenza da tutti azionabile; negli altri casi, quando ad es. la legge è contraddittoria, l’oscurità è causa solo del vizio di invalidità per irragionevolezza.
Â
Secondo l’art 28 l.n. 87/1953
“il controllo di legittimità della corte su una legge o atto con forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del parlamento” .
Poiché però, nella realtà , la corte ha + volte sanzionato le scelte discrezionali compiute dalle camere , poiché lo stesso vizio di eccesso di potere legislativo si traduce in un controllo sul potere discrezionale del parlamento e poiché è innegabile l’attenzione della corte sugli effetti politici istituzionali delle proprie decisioni, l’articolo suddetto può essere inteso nel senso che “ la corte si deve astenere dall’esprimere giudizi di merito di tipo strettamente ed esclusivamente politico”.