Anche se in teoria tutti gli atti sono soggetti a sindacato di costituzionalità, noi ci soffermiamo in particolare sui vizi della “legge” per il suo ruolo di preminenza negli ordinamenti democratici ( provenendo questa dagli organi rappresentanti la volontà popolare).

La legge può essere viziata di :

  1. imperfezione = non consta di tutti gli elementi
  2. non vigenza = è incapace di spiegare i suoi effetti
  3. inefficacia = non spiega gli effetti
  4. inapplicabilità = non è ancora dotata di tutti gli elementi giuridici che le consentono un pieno spiegamento degli effetti
  5. ineffettività = manca l’osservanza media

6. Può inoltre essere nulla-inesistente in 2 casi:

a) quoad formam → non ha l’apparentia iuris ( cioè la forma della legge)

b) quoad substantiam → ha le fattezze esteriori della legge ma il suo contenuto è talmente difforme con l’ordinamento e con i suoi principi (costituzionali) da giustificarne l’irriconoscibilità e inosservanza e da rendere intollerabile la coesistenza con le altre norme.

Su questo vizio la dottrina è divisa fra quelli che ritengono che il vizio debba essere sanzionato dalla corte con effetti erga omnes, quelli che ritengono sia un diritto-dovere di tutti gli operatori giuridici che disapplicano gli atti in questione, e quelli che ipotizzano una sanzione plurima e della corte con effetti erga omnes, e dei giudici con effetti inter partes.

Il caso a) è abbastanza semplice perché in pratica l’atto è un “non atto” e viene praticamente ignorato, l’intervento della corte appare quindi superfluo poiché tutti concordano sull’inesistenza della legge

Nel caso b) si è parlato sia di un’invalidità-illegittimità costituzionale ( rilevabile dalla corte ) sia di un’invalidità-inesistenza ( rilevabile da tutti); secondo noi in questo caso l’atto (eversivo/sovversivo) è un qualcosa di + che illegittimo e incostituzionale, tanto da poterlo qualificare anticostituzionale perché ripugna l’idem sentire diffuso, lede la morale costituzionale, è in antitesi col nucleo duro della costituzione e l’intervento della corte può a volte essere tardivo o inadeguato ( per la forza del fatto eversivo/sovversivo) e talvolta inutile ( per la reazione sociale immediata e diffusa).

7. ulteriore vizio è quello dell’oscurità della legge cioè quando la legge è redatta in modo così maldestro da rendere difficile l’interpretazione. Nel caso di ipotesi gravi è possibile l’oscurità produce un vizio  di nullità-inesistenza da tutti azionabile; negli altri casi, quando ad es. la legge è contraddittoria,  l’oscurità è causa solo del vizio di invalidità per irragionevolezza.

 

Secondo l’art 28 l.n. 87/1953

“il controllo di legittimità della corte su una legge o atto con forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del parlamento” .

Poiché però, nella realtà, la corte ha + volte sanzionato le scelte discrezionali compiute dalle camere , poiché lo stesso vizio di eccesso di potere legislativo si traduce in un controllo sul potere discrezionale del parlamento e poiché è innegabile l’attenzione della corte sugli effetti politici istituzionali delle proprie decisioni, l’articolo suddetto può essere inteso nel senso che “ la corte si deve astenere dall’esprimere giudizi di merito di tipo strettamente ed esclusivamente politico”.

 

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