L’ordinamento prevede forme e modi particolari per la creazione del diritto.

La creazione diretta del diritto attraverso le fonti:

concetto di fonte→ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento alla creazione del diritto. 

  • fonte-atto→quando l’ordinamento attribuisce capacità di creare norme giuridiche ad un atto scritto approvato da un soggetto determinato secondo un procedimento tipico. (es. Legge ord. Art70-74)
  • fonte-fatto→quando si ricollega il sorgere di norme giuridiche al verificarsi di determinate circostanze. La fonte atto per antonomasia è la consuetudine, la quale sorge a seguito della ripetizione costante ed uniforme di un comportamento nel tempo, con la convinzione che tale comportamento sia giuridicamente dovuto. La consuetudine è disciplinata nelle disp. Prel. Alla legge in generale artt.8-15, dove gli si attribuisce un grado inferiore a quello delle leggi e dei regolamenti amministrativi. 
  • fonte di produzione→pongono le norme di comportamento costitutive del diritto oggettivo, e possono essere definite come ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo.
    • Fonti di produzione in senso stretto→ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo.
    • Fonti sulla produzione→fanno parte del più ampio genere delle fonti sulla produzione. Si ha una fonte sulla produzione, quando norme create da una fonte, abbia come contenuto particolare quello di disciplinare la formazione di altre fonti del diritto.
  • Norme sulla produzione→accanto alle fonti sulla produzione, vi sono le norme sulla produzione. Ovvero quando un atto o un fatto introducano norme di contenuto tra loro diverso (norme sulla normazione di altre norme e norme aventi altri oggetti) non si può più qualificare quell’atto o quel fatto come fonte sulla produzione, perché in questo caso ci si trova di fronte ad una fonte di produzione che contiene altresì una o più norme sulla produzione. Esempi di norme sulla produzione nel nostro ordinamento sono gli artt. 70-74, che disciplinano il procedimento di formazione della fonte “legge ordinaria”
  • fonte di cognizione→si designano tutti quegli atti scritti che consentono una migliore individuazione di norme già sorte. Sono privi di valore normativo, ma rivolte a consentire una migliore conoscibilità del diritto oggettivo. (es. raccolte ufficiali di usi, disciplinate dall’art.9 d.p.c.c.) queste raccolte scritte non trasformano il diritto consuetudinario, in diritto scritto.

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