Alla firma ed alla controfirma dei decreti di nomina si perviene senza alcuna soluzione di continuità, subito dopo lo scioglimento della riserva da parte dell’incaricato; ed è a questo punto che egli si presenta come il titolare di un organo costituzionale transitorio. Più precisamente, il procedimento formativo si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti presidenziali: quello di nomina del presidente del consiglio subentrante; quelli di nomina dei singoli ministri; quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente.
Nel momento della firma dei decreti di nomina, il procedimento di formazione dell’esecutivo può considerarsi concluso. Ma le nomine stesse non determinano ancora il passaggio dei poteri dal vecchio al nuovo governo, in quanto ne verrebbe leso il principio di continuità. Effettivamente, è solo con il giuramento che si ha l’accettazione della nomina da parte dei singoli ministri.
Dopo il giuramento il nuovo governo entra in carica, ma la sua posizione non è ancora consolidata. Infatti l’art. 94 dispone che il Gabinetto entrante “entro diece giorni dalla sua formazione… si presenta alle camere per ottenerne la fiducia”. Nasce qui la questione circa il fondamento ed i limiti dei poteri spettanti al governo, nel lasso di tempo intercorrente fra la prestazione del giuramento ed il voto parlamentare di fiducia. Si aggiunga che il nuovo governo, nel breve tempo intermedio fra il giuramento e la fiducia, deve comunque procedere a vari adempimenti assai notevoli.
Non a caso, ognuno riconosce che il gabinetto appena costituito ha il potere-dovere di approvare il programma predisposto dal presidente del consiglio nonché di deliberare le nomine dei sottosegretari: senza di che le camere non disporrebbero di tutti i dati occorrenti per valutare se il loro appoggio debba essere o meno concesso.
Inoltre già in questa fase il governo può compiere vari atti: primo, facendosi subito presentatore dei disegni di legge destinati alla realizzazione del programma governativo; secondo, adottando i decreti legislativi conseguenti alle deleghe destinate a scadere prima che le camere possano pronunciarsi sulla sorte del governo stesso; terzo, deliberando “provvedimenti provvisori con forza di legge”.
Al governo subentrante non spetta pertanto l’esercizio dei soli poteri di ordinaria amministrazione, ma anche l’adozione degli atti collegati al dibattito sulla fiducia, nonché degli altri atti assolutamente indilazionabili. Per ciò stesso risulta difficile sostenere che l’esecutivo appena costituito sia sminuito nei suoi compiti. Ne segue, allora, che la fiducia non rappresenta una condizione sospensiva. Piuttosto, è l’eventuale sfiducia a configurarsi come una condizione risolutiva dell’esistenza del governo. Il che tuttavia non tocca né la validità né l’efficacia degli atti governativi posto in essere subito dopo il giuramento.