Il concetto di stato presupponeva l’esistenza di tre elementi costitutivi: il popolo, il territorio e il governo. In realtà ciò che residua è soltanto l’evidente verità che ogni ordinamento statale presuppone un territorio, indipendentemente dal quale non si potrebbe più distinguerlo dalla generalità degli ordinamenti giuridici non statali; non possono prescindere da una pluralità di soggetti, che nel caso dello Stato assume appunto il nome di popolo.
Quanto all’odierna Italia alcuni disposti della vigente carta costituzionale ragionano senz’altro di popolo: per popolo si intende la “generazione attuale di cittadini”. Il termine nazione allude generalmente ad una “sintesi delle generazioni passate, presenti e future” dei cittadini italiani.
Più arduo e discusso è il problema riguardante la qualificazione del popolo sul piano della dogmatica giuridica. Si è infatti dubitato se il carattere democratico del vigente ordinamento imponga di considerare il popolo stesso alla stregua di un organo di stato; oppure si tratti di una “figura soggettiva” per sé stante, che non può essere confusa con lo Stato-soggetto. Giustamente prevale la seconda opinione.
Per altro è corrente l’avviso che il popolo stesso non sia configurabile come persona giuridica a sé stante. E la circostanza che la Carta costituzionale gli conferisca senz’altro la sovranità viene appunto spiegata ricorrendo all’idea di una figura giuridica soggettiva di rango minore; salvo a ritenere che si tratti di un’espressione sintetica.