Il compito di dirimere le controversie sull’applicazione e interpretazione delle regole (quindi di delineare il sistema di limiti giuridici che concorrono a conservare l’equilibrio costituzionale fra gli organi dell’ordinamento) costituisce una delle classiche funzioni della corte costituzionale.
Il conflitto tra poteri dello Stato , detto anche interorganico per distinguerlo da quello intersoggettivo tra Stato e regioni, riguarda organi appartenenti a poteri diversi, competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono e con una sfera d’attribuzioni costituzionalmente garantita.
Potere dello Stato Ă figura organizzatoria composta da 1 o + organi, funzionalmente collegati, con una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita
Oltre i 3 tradizionale ( potere legislativo, esecutivo, giudiziario ) la dottrina qualifica poteri tutti gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale che concorrono alle decisioni nel ciclo funzionale dello Stato.
Attribuzione è un concetto che attiene alla titolarità di una funzione in capo ad un organo
Competenza è la misura dell’attribuzione, cioè la concreta modalità d’esercizio del potere
Il conflitto di attribuzione quindi, è tecnicamente possibile solo se esiste la titolarità di una funzione in capo ad un organo, ma realisticamente sorge in relazione alla concreta modalità d’esercizio del potere (competenza). Inoltre non è necessario che i soggetti configgenti siano organi costituzionali ma che la questione oggetto della controversia sia di natura costituzionale.
L’organo deve avere 4 caratteristiche:
- menzionato nella costituzione o a rilevanza costituzionale
- avere una sfera d’attribuzioni costituzionali
- capacitĂ di compiere atti in posizione di indipendenza e autonomia
- porre in essere atti imputabili allo Stato
Quindi sono poteri dello stato i 3 tradizionali, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale ma anche figure esterne allo stato apparato cui l’ordinamento conferisce la titolarità di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite. La corte cost. ha inteso con propria sentenza indicare alcuni principi:
- l’art. 37 della legge 87/53 designa organi legittimati ad essere parti in conflitto ciò che viene implicitamente dettato dall’art. 134 cost. alludendo ad organi che configurano atti di ultima ed immodificabile espressione, cioè all’interno di questi organi nessuno può modificarli;
- che la cerchia di chi è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere, sia più larga del previsto
Tipologia dei poteri dello Stato
Possono essere interni, esterni allo Stato apparato ( es i sottoscrittori delle richieste di referendum, o i firmatari delle petizioni…etc), semplici o complessi, diffusi o gerarchicizzati ma Non è possibile indicare un elenco finito, non costituiscono numerus clausus a causa delle ampie frammentazioni delle attribuzioni costituzionali