Gli statuti sono infatti contenuti in leggi costituzionali al di fuori di qualsiasi intervento da parte delle regioni. Interventi, oggi previsti dalla legge costituzionale n.2 del 2001.

 La mancanza di potestĂ  statuaria è ben compensata dalla maggiore autonomia concessa alle regioni dalla legge costituzionale contenente lo statuto, che disciplina le funzioni e l’organizzazione interna delle regioni, in deroga alla disciplina prevista dalla costituzione, per le regioni ordinarie.

 Tuttavia l’ autonomia differenziata si è andata man mano attenuando. L’affievolimento delle differenze tra regioni speciali e ordinarie soprattutto in ordine ai limiti delle rispettive potestĂ  legislative è incrementato per effetto della riforma del titolo V della costituzione introdotta dalla legge costituzionale n.3 del 2001; quest’ultima ha completato un processo riformatore giĂ  inaugurato dalla legge costituzionale n.1 del 1999. Prevede forme di autonomia piĂą ampie rispetto a quelle giĂ  attribute dagli statuti speciali e si applicano anche alle regioni speciali, e alle province autonome di Trento e Bolzano.

 Il procedimento di revisione degli statuti speciali

La legge costituzionale n.2 del 2001 ha apportato modifiche ai singoli statuti speciali con riferimento al procedimento di revisione delle leggi costituzionali di adozione degli statuti speciali, specificando che l’iniziativa spetta anche all’assemblea regionale e prevedendo, in caso di iniziativa governativa parlamentare, il parere necessario del consiglio regionale interessato, nonchĂ© escludendo la possibilitĂ  di esperire nella specie il referendum nazionale eventuale di cui all’articolo 138.

 La legge cost. n. 2 del 2001, nel provvedere che per le modificazioni dello statuto si applica il procedimento stabilito dalla costituzione per le leggi costituzionali, rinvia propriamente al procedimento dell’articolo 138 per poi disporne un aggravamento, consistente nella previsione del necessario, ma non vincolante parere della regione interessata e una riduzione dell’aggravamento, attraverso l’esclusione delle referendum nazionale

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