Il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.)

Esso è anche detto dalla costituzione organo ausiliario insieme al consiglio di stato e alla corte dei conti, ausiliari alle camere e al governo per le loro funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali (non deliberative).

Essi sono anche di rilievo costituzionale perché previsti dalla costituzionale pur non facendo parte della struttura governativa essenziale dello stato.

Def: Art. 99 Cost.[1]

Si tratta di un istituto attuante una forma di rappresentanza professionale dal momento che i suoi componenti rappresentano non indistintamente il popolo ma singole categorie di cittadini (in tal senso ha la sua radice storica nella camera dei fasci e delle corporazioni).

La legge di attuazione del disposto costituzionale 3 dicembre 1986 n. 1936 prevede la sua composizione in:

111 membri, oltre al presidente, di cui:

12 esperti designati dal capo dello stato con decreto fra quelli designati dai singoli organismi di categoria e proposti dal presidente del consiglio dei ministri,

99 sono rappresentanti delle categorie produttive designati dalle organizzazioni sindacali di carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Attribuzioni:

       funzione consultiva nei confronti del governo e delle camere in materia di economia e lavoro con pareri mai obbligatori e mai vincolanti (le camere non hanno obbligo di chiedere il parere e non sono vincolati a quello richiesto e dato).

       ha il potere di iniziativa legislativa proponendo al parlamento disegni di legge redatti in articoli sempre in materia di economia  e lavoro con presa in considerazione a maggioranza assoluta e deliberazione a maggioranza e con la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

       può far pervenire spontaneamente osservazioni e proposte alle camere e al governo e compiere studi e indagini di propria iniziativa o su richiesta nelle materie di sua competenza.

       infine può dare pareri alle regioni su richiesta delle stesse sempre per le materie suddette.

Il Consiglio di Stato

Il consiglio di stato insieme alla corte dei conti si è detto sono organi ausiliari (art. 100 Cost.) ma sono anche organi giurisdizionali (art. 103 Cost.) nell’ambito della pubblica amministrazione.

La definizione del consiglio di stato la troviamo all’art. 100 Cost. come organo di consulenza giuridica e amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione (è infatti diviso in 6 sezioni, tre per l’attività consultiva e tre per la giurisdizionale).

AttivitĂ  consultiva:

i pareri del consiglio possono essere facoltativi per la pubblica amministrazione e in tal caso mai vincolanti;

talvolta in base a norme giuridiche il parere può essere obbligatorio (è obbligatorio chiederlo) ma la legge stessa dispone quando in tali caso esso è anche vincolante.

 

AttivitĂ  giurisdizionali

con l’istituzione dei tribunali amministrativi regionali il consiglio di stato è divenuto organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado (in sede di giudizio di appello). Oltre però alla competenza giurisdizionale di secondo grado ha mantenuto delle competenze giurisdizionali esclusive in materia di giudizio di ottemperanza (diretto ad ottenere l’uniformarsi della pubblica amministrazione alle sentenze dei giudici ordinari o amministrativi) e nei ricorsi contro gli atti dello stato riguardanti la regione Sicilia non di competenza del TAR siciliano.

La Corte dei Conti

Essa è il massimo organo di controllo dell’amministrazione dello stato, nonchĂ© la suprema magistratura in materia di contabilitĂ  pubblica.

Elemento differenziale essenziale dell’istituto è la titolaritĂ  di competenze di controllo (e solo eccezionalmente di carattere consultivo) sugli atti del governo, di altri organi dello stato e di enti pubblici.

Art. 100 Cost.: La corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimitĂ  sugli atti del governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.

Ex art. 103 Cost. essa ha competenza in materia di contabilitĂ  pubblica e nelle altre indicate dalla legge (pensioni, contenzioso contabile e ricorsi di personale dipendente).

Sia la corte dei conti che il consiglio di stato[2], pur essendo organi ausiliari, non sono in alcun modo subordinati al governo. In particolare lo stesso art. 100 Cost. assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo. Indipendenza che la legislazione vigente non tutela sufficientemente vista la nomina governativa di metĂ  dei componenti il consiglio di stato e la corte dei conti.

[1]la legge cui si rinvia nel disposto costituzionale è la L. 3 dicembre 1986, n. 936.

[2]che non sono organi costituzionali in quanto non incidenti sulla forma di governo

 

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