La corrispondenza tra iniziativa e ritiro implica ancora che l’atto di ritiro debba rivestire la stessa forma dell’antecedente atto di iniziativa:  la vincolatività della forma garantisce, che il soggetto autore dell’atto di ritiro di un progetto sia lo stesso che ha proposto l’atto di iniziativa.

Nei confronti del ritiro dei disegni di legge del governo si è ravvisato un’eccezione al principio dell’identità di forma, sostenendosi la non necessità dell’autorizzazione del presidente della Repubblica. Tale eccezione non sembra condivisibile, poiché dal momento che l’intervento del presidente della Repubblica, ha una funzione di controllo quanto meno sulla regolarità del procedimento di formazione dell’atto di ritiro, l’autorizzazione presidenziale attesta che l’atto di ritiro è stato effettivamente deliberato dal consiglio dei ministri.

La soluzione è diversa per quei casi nei quali il governo non esercita il proprio potere d’iniziativa ma deve soltanto presentare all’una o all’altra Camera, progetti di legge e di iniziativa di altri soggetti.

Il governo non può formalmente procedere al ritiro del progetto di legge, se non abbia prima acquisito il consenso del titolare o se non sia stato da quest’ultimo sollecitato in tal senso, l’atto di ritiro di quanto formalmente trasmesso dal governo, e sostanzialmente deciso da un soggetto diverso viene direttamente comunicato dal presidente del consiglio alla Camera o al Senato senza bisogno della deliberazione del consiglio dei ministri, ed il decreto di autorizzazione del presidente della repubblica.

 Il termine per l’esercizio del potere di ritiro

Un’ulteriore precisazione riguarda la determinazione del momento entro il quale esso può essere esercitato. Anche se tale termine non è indicato da nessuna disposizione, la prassi è nel senso che il ritiro di un progetto di legge è ammissibile, purché avvenga prima della sua approvazione finale da parte della Camera alla quale è stato presentato l’atto di iniziativa.

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