L’ordinamento internazionale e quello interno convivono su piani paralleli, essendo espressione di distinti processi di integrazione politica. Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte dell’ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il termine di “adattamento”, che può essere automatico o speciale.
L’adattamento automatico o generale è previsto dall’art. 10 della Costituzione, laddove dispone che «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».
L’adattamento speciale, invece, impiegato per il diritto internazionale pattizio, può consistere:
- nel semplice «ordine di esecuzione», che opera direttamente solo in relazione a trattati contenenti norme self-executing;
- nell’adattamento speciale ordinario, ossia in atti normativi interni necessari per dare esecuzione a norme internazionali che non siano self-executing.
In seguito all’adattamento, le norme internazionali assumono, nell’ordinamento giuridico interno, la stessa posizione gerarchica delle fonti che lo operano.
Una particolare posizione presenta, nel quadro del diritto internazionale, il diritto comunitario e dell’Unione Europea, in quanto i Trattati e le fonti che ne derivano godono di una particolare copertura costituzionale (art. 11: «l’Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»), in virtù della quale presentano una particolare forza attiva, paragonabile a quella delle norme costituzionali, consistendo in una limitazione definitiva dei diritti sovrani dello Stato, e una resistenza passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della ripartizione di competenza operata dai Trattati, le norme comunitarie su quelle interne anche successive (principio della primauté). “”
Per somiglianza di procedura, possono essere ricomprese in questa categoria anche le fonti previste dagli art. 7 e 8 della Costituzione, ossia i Patti lateranensi e le intese che disciplinano i rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose (dovendosi comunque sottolineare la particolare efficacia dei Patti lateranensi, i quali soltanto possono derogare, salvo il limite dei principi supremi dell’ordinamento, le norme costituzionali).
Rapporti tra fonti primarie e secondarie:
Primo modo di intendere la legalità: preferenza per la legge. (art. 4 preleggi)
4. Limiti della disciplina regolamentare. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi
Le motivazioni sono riferibili al fatto che il parlamento è il luogo in cui stanno i rappresentanti eletti con procedure democratiche. La legge è infatti il frutto finale di un procedimento in cui le forze politiche deliberano pubblicamente.
La legge emerge e scaturisce da un procedimento pubblico nell’ambito di un’assemblea democraticamente eletta che si assume le sue responsabilità.
Secondo modo di intendere la legalità: una legge deve necessariamente esserci per autorizzare l’adozione di regolamenti. (legalità come principio della previa legge).