L’art.119 Cost. riconosce e garantisce l’autonomia finanziaria a favore di Comuni, Province, CittĂ  metropolitane, Regioni. Questo riconoscimento significa che:

i suddetti enti territoriali devono avere entrate proprie e il potere di concorrere a determinarne la composizione e la quantitĂ ;

devono poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono.

L’autonomia finanziaria attribuita alle Regioni ed agli altri enti territoriali comporta altresì che questi potranno aver autonomia di scelta sia in ordine al livello di posizione tributaria, sia su come impiegare le risorse che hanno a disposizione.

Non bisogna, però, credere che lo Stato abbia perduto il potere di intervenire nella disciplina della finanza regionale. Infatti, l’art.117 affida alla “potestĂ  legislativa concorrente”, la seguente materia:” armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

Trattandosi di potestĂ  legislativa concorrente, lo Stato potrĂ  introdurre solamente i principi fondamentali e rimettendo tutto il resto della disciplina alle Regioni.

Mentre lo Stato ha “potestĂ  legislativa esclusiva” in ordine alla “perequazione delle risorse finanziarie”. Le regioni, i comuni, le province, le cittĂ  metropolitane saranno dotate di risorse finanziarie diverse a seconda della ricchezza economica del rispettivo territorio. Infatti il gettito dei tributi (ossia il provento derivante dall’applicazione dei tributi) varia in funzione della ricchezza tassata. Al fine di evitare che è tra i diversi enti territoriali si creino delle differenze di disponibilitĂ  finanziarie eccessive, mettendo a repentaglio, l’unitĂ  del paese, è previsto un fondo perequativo, a favore dei territori con minore capacitĂ  fiscale per abitante. Il “fondo perequativo” ha la funzione di assegnare egli enti territoriali economicamente piĂą deboli delle risorse aggiuntive.

In aggiunta al “fondo perequativo” è previsto, al fine di promuovere lo ssviluppo economico, la coesione e la solidarietĂ  sociale per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, CittĂ  metropolitane e Regioni. I comuni, le province, le cittĂ  metropolitane e le regioni hanno anche un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali fissati con legge dello Stato, e possono ricorrere all’indebitamento, ma solamente per finanziarie spese di investimento.

 

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