Il combinato disposto da gli articoli 76, e 77 prevede l’istituto della delegazione legislativa: articolo 77, stabilisce che “il governo non può senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”; l’articolo 76 stabilisce che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
 Motivi del ricorso alla delegazione legislativa
Tale situazione può determinarsi quando le camere ritengono di non avere il tempo necessario, in relazione al calendario dei propri lavori oppure quando la suddetta normativa richiede competenze tecniche che le camere non possiedono, a differenza del governo; e per motivi squisitamente politici. Le occasioni suddette non sono tassative e le camere possono ricorrere allo strumento della delegazione legislativa quando meglio credono, fatti salvi i limiti giuridici all’uso della delegazione e ricavabili dall’ordinamento.
 La legge come unico strumento per conferire la delega legislativa.
La formulazione degli articoli 76 e 77 della costituzione, non fa espresso riferimento alla legge come unico strumento, con il quale la forza delle camere possono delegare il governo ad adottare atti legislativi con forza di legge. L’interpretazione delle suddette disposizioni ha sempre conferito esclusivamente alla legge questa delega.
 L’articolo 72, rafforza la garanzia rappresentata dal necessario il ricorso alla legge, prescrivendo la cosiddetta riserva di legge d’assemblea, obbligo, cioè per ciascuna Camera di approvare il disegno di legge di delegazione, ricorrendo al procedimento caratterizzato dall’intervento delle commissioni in sede referente, ed escludendo invece la possibilitĂ di ricorrere al procedimento caratterizzato dall’intervento delle commissioni in sede deliberante ed in sede redigente.
 Art.5 Legge n.400 del 1988, vieta la possibilità di conferire deleghe legislative mediante decreto-legge anziché, con strumento della legge, sulla base di due argomenti:
- la necessità che il soggetto delegante sia     distinto dal soggetto delegato, perché comporta una minore funzione di     controllo;à     Il primo argomento non sembra del tutto convincente poiché la funzione di     controllo sul governo è comunque esercitabile da parte delle camere in     sede di conversione del decreto legge
- l’insussistenza degli strumenti straordinari di     necessitĂ ed urgenza di cui all’articolo 77. Ă Decisivo     appare invece il secondo argomento.
 Del grado di vincolatività del divieto art. 15 della legge n. 400 del 1988, si può osservare che il limite in questione pur essendo espressamente formulato in una legge ordinaria, è tuttavia ricognitivo di un principio, direttamente posto dalla costituzione e come tale inderogabile da parte di atti aventi forza di legge.
 La corte costituzionale con la sentenza n.63 del 1988 haaffermato che l’atto di conferimento al governo della delega legislativa può avvenire solo con legge; la corte però non ha ritenuto illegittimi interventi mediante decreti legge volti a prorogare il termine fissato dalla legge di delegazione o a derogare a taluni principi e criteri direttivi stabiliti da quest’ultima.
 Un problema riguarda la determinazione dell’ oggetto, del trasferimento in capo al governo:
- della stessa funzione legislativa del Parlamento
- del semplice esercizio di quest’ultima
- o una funzione normativa del tutto nuova.
 Indipendentemente da ciò vi è un importante conseguenza pratica che dell’esercizio della delega legislativa scaturisce dal rapporto tra Parlamento e governo: la possibilitĂ di revoca della delega tanto mediante una legge che abroghi espressamente la precedente legge di delegazione, (cosiddetta revoca espressa), quanto mediante una legge che, pur non contenendo la suddetta disposizione di abrogazione espressa, disciplini in sostanza, in tutto o in parte, l’oggetto della delega stessa, prima che il governo abbia adottato il decreto legislativo, (revoca tacita).