Venne in una prima fase istituita dalla l. n. 486 del 1978 per dare maggiore elasticità alla manovra finanziaria del governo infatti, a fronte del divieto, previsto dall’articolo 81 della costituzione, di stabilire nuovi tributi e nuove spese con legge di approvazione del bilancio, era stato indispensabile ricorrere ad una legge che introducessi tutte le necessarie variazioni in termini di entrate e di uscite, variazioni da riportare subito dopo nel bilancio, senza violare così il limite costituzionale dell’articolo 81.
Poiché la legge n. 486 del 1978 consentiva alla legge finanziaria di innovare la legislazione di spesa e di istituire nuove imposte e poichè quest’ultima fruiva, di una corsia preferenziale in sede parlamentare, essa divenne ben presto una legge omnibus, una legge, nella quale venivano inseriti più disparati provvedimenti settoriali che ben difficilmente avrebbero potuto giungere in porto così rapidamente al di fuori di quel contesto; una legge che alimenta così confusamente la spesa pubblica, invece di coordinarla e di programmarla e sulla quale veniva spesso posta la questione di fiducia, era lontana dai principi del ‘78.
Con la legge 362 del 1988 si tentò di porre rimedio alla situazione che si era venuta a creare e lo strumento fu quello della riduzione della capacità della legge finanziaria di introdurre variazioni alle entrate e delle spese. La legge finanziaria non potè più istituire nuove imposte e stabilire nuovi spese. La sua capacità innovativa fu delimitata all’introduzione di mere le variazioni quantitative e di adeguamento rispetto a voci di entrata e di spesa già previste dal altre leggi. Tuttavia a questo corrispose all’enorme aumento dei disegni di legge “collegati” alla manovra finanziaria di disegni di legge che il governo indicava nel documento di programmazione economico finanziaria che subito doveva presentare al Parlamento.
La legge 208 del 1999 ha avuto soprattutto lo scopo di coordinare la manovra economico finanziaria del governo per rispettare i vincoli, derivanti in sede comunitaria del cosiddetto patto di stabilità, nei confronti di tutti gli Stati membri